Incentivi per le assunzioni nel campo della ricerca

Come previsto dal Decreto Sviluppo, sono previsti incentivi per i datori di lavoro che operano nel settore Ricerca e Sviluppo, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato.

Questa agevolazione riguarda il 35% sulle spese effettuate per l’assunzione di nuovi dipendenti, fino a un tetto massimo di 200.000 euro per ciascuna azienda e senza limiti temporali di applicazione.
A beneficiarne sono tutte le aziende del settore, anche se si tratta di ditte individuali, ma corsia preferenziale è riservata ad aziende con sede presso uno dei paesi colpiti dal terremoto del maggio scorso, a cui sono riservati 2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni per il 2013.

Per poter accedere al credito, inoltre, il posto di lavoro deve essere mantenuto dal nuovo assunto per almeno tre anni, che diventano due per le pmi.
Per questo motivo, occorre inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui viene maturato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non è subordinato al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e non è rilevante per stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi passivi.

Il personale assunto deve essere in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiana o estera (se riconosciuto equipollente)o, in alternativa, avere conseguito laurea magistrale in discipline tecnico- scientifiche.
Le mansioni che dovrà svolgere possono essere lavori sperimentali o teorici svolti; ricerca pianificata o indagini critiche; acquisizione, combinazione, strutturazione e uso di conoscenze e capacità esistenti; realizzazione di prototipi per scopi commerciali e di progetti pilota.

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare la documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Le imprese sono tenute ad allegare la certificazione al bilancio.
Quelle non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono rivolgersi a un revisore dei conti o professionista abilitato che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa.

Se il numero di dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, si rischia di perdere il bonus, ma ci sono anche altre circostanze che non permettono l’accesso al credito:

  • posti di lavoro creati non conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese (per la definizione ci si rifarà alle disposizioni comunitarie);
  • impresa beneficiaria delocalizzante in Paese non Ue riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
  • violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente o alla normativa su salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Vera MORETTI