Dal DL Sviluppo agevolazioni alle startup

Via libera alle startup innovative da parte del Decreto Sviluppo che, fresco di approvazione in Parlamento, ha deciso di agevolare l’accesso, da parte delle startup, agli incentivi per l’assunzione di personale qualificato.

Le semplificazioni che riguardano queste imprese sono rivolte all’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato, fino ad un massimo di 200mila euro annui per ogni azienda richiedente.
Tale sgravio è applicabile anche ai contratti di apprendistato ed è concesso prioritariamente alle startup, ma vi rientrano anche le aziende colpite da sisma nello scorso maggio.

Le procedure burocratiche sono più snelle, grazie alla possibilità di ricorrere ad un’istanza semplificata che va a sostituire la certificazione del revisore dei conti.
Inoltre, l’iter è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria in genere dovuti per l’iscrizione al registro delle imprese ed agevolazioni sono previste anche per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari.

E’ stata anche prevista una deroga alla Riforma del Lavoro inerente ai contratti a tempo determinato. Quando si tratta di startup, infatti, i contratti a termine, anche dopo 3 anni, sono prorogabili di un ulteriore anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro e non viene richiesta la pausa obbligatoria tra un contratto e l’altro.

Ovviamente, tali benefici hanno valore solo fino a quando si rientra nella denominazione di startup innovativa, dopodiché decadono. Ciò avviene dopo quattro anni nel caso di nuove imprese e in tempi più limitati nel caso delle imprese già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

In questo secondo caso, perciò, l’impresa deve tener conto delle scadenze di:

  • quattro anni se era stata costituita entro i due anni precedenti dall’entrata in vigore della legge,
  • tre anni (quindi non può fare eventuali rinnovi oltre i 36 mesi) se era stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • due anni se era stata costituita nei quattro anni precedenti.

I contratti di lavoro delle start up applicano i minimi tabellari previsti dai CCNL del settore di riferimento, a cui possono aggiungere una parte variabile collegata alla produttività ai risultati.
I contratti nazionali, e anche la contrattazione di secondo livello, possono prevedere minimi tabellari specifici per le start up, criteri di definizione per la parte variabile, regole particolari per la gestione del rapporto di lavoro.

Questa parte è rimasta invariata rispetto al Dl del Governo e prevede:

  • estensione di 12 mesi della possibilità di ripianare le perdite che superano un terzo del capitale, posticipata al secondo esercizio successivo,
  • deroghe al codice civile in materia di categorie di quote societarie delle srl: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale,
  • le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Anche la sezione dedicata a chi investe in una startup innovativa è rimasta invariata:

  • dal 2013 al 2015 detrazione Irpef del 19% sulle somme investite in start up innovative, l’investimento massimo detraibile è di 500mila euro per periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni;
  • dal 2013 al 2015, se l’investitore è una società, non concorre alla formazione del reddito d’impresa il 20% della somma investita, investimento massimo, 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta, da tenere per almeno due anni, l’agevolazione non si applica alle società di gestione del risparmio;
  • sconti più alti per investimenti in start up a vocazione sociale e per quelle ad alto valore tecnologico del settore energetico.

Parte importante è data dal crowdfunding attraverso portali online. A questo proposito, sono state redatte le regole per la gestione delle piattaforme online per la raccolta di capitali, riservata a imprese di investimento e banche autorizzate con specifici requisiti, e le modalità di raccolta.

Preso atto che la startup è una “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione“, per essere considerata tale deve avere alcuni fondamentali requisiti:

  • I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni
  • L’attività non deve essere stata avviata da più di quattro anni.
  • L’impresa deve avere sede in Italia.
  • Il valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
  • L’azienda non deve distribuire utili.
  • L’oggetto prevalente deve rientrare tra: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  • Non deve essere costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, è indispensabile che l’impresa possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
  • Almeno un terzo della forza lavoro complessiva formata da personale con dottorato di ricerca o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all’estero.
  • Impresa titolare, licenziataria o anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Le spese ammesse sono:

  • relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, come sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,
  • servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,
  • costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori,
  • spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Sono invece escluse le spese per l’acquisto di immobili e per l’affitto.

Le stesse norme sono previste per le startup sociali, che si occupano di assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Inoltre, sono previste agevolazioni anche per l’incubatore di start-up innovative certificato, definito come una società di capitali che “offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative“.

Vera MORETTI