Alcuni chiarimenti sulla Tares

Dall’1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Tares, la nuova imposta sui rifiuti prevista dal decreto Salva Italia.

Si tratta dunque del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, come la pulizia delle strade.

Il pagamento della tassa riguarda tutti i tipi di immobili e i relativi rifiuti, di tipo domestico se si tratta di abitazioni private, o di tipo industriale se si tratta di attività.
Chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte può ritenersi soggetto passivo, e quindi tenuto a pagare il tributo.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Se invece i locali vengono utilizzati per periodi non superiori a sei mesi, la tassa deve essere pagata dal proprietario dell’immobile.

In caso, invece, di locali in multiproprietà o centri commerciali, è chiamato al versamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, ma solo per quanto riguarda i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo il pagamento spetta ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La tariffa e’ commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

I Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

Sempre i Comuni attraverso propri regolamenti provvederanno a:

  • classificare le attività produttive secondo categorie omogenee di produzione di rifiuti;
  • disciplinare riduzioni tariffarie;
  • disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni;
  • individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
  • stabilire i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per provvedere al versamento, è bene sapere che sono previste quattro rate trimestrali, con scadenza a gennaio, aprile, luglio e ottobre ma per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile.
E’ anche possibile provvedere al pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Se non viene effettuato il versamento, o comunque risulta insufficiente, viene applicata una sanzione pari al 30%.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Vera MORETTI