Entro il 28 febbraio la comunicazione dati Iva

I titolari di partita Iva sono chiamati, per la fine di febbraio, a presentare la comunicazione dati Iva.

Tale adempimento riguarda tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nel 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili o liquidazioni periodiche.
Non si tratta di una dichiarazione dei redditi anticipata ma, piuttosto, serve a calcolare le risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario.

Esenti da questo obbligo sono:

  • I contribuenti che nel 2012 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o sono dispensati dagli adempimenti IVA e hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Al contrario, non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE, ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente;
  • I produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero;
  • Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2012 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2012 hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia: gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; i consorzi tra enti locali e associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; le comunità montane; le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2012 hanno avuto un volume d’affari minore di 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • I contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi;
  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.

L’invio della comunicazione dei dati Iva è previsto solo per via telematica, direttamente o tramite intermediario.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.

Vera MORETTI