Rimangono invece fatturabili i servizi accessori come le personalizzazioni dei voucher o la consegna a domicilio ecc. Esistono delle decisioni della Corte di Giustizia Ue che pongono chiarezza su questo tema delicato. Di seguito alcuni estratti della causa C-398/99
- “… il produttore che emette il buono … può essere considerato terzo rispetto all’operazione intervenuta tra dettagliante beneficiario del rimborso del valore del buono sconto ed il consumatore finale che ha utilizzato tale buono”
- se la somma pagata per la cessione del bene “non sia stata materialmente versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata messa a sua disposizione, per conto del consumatore finale, da un terzo, estraneo a tale operazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile di tale dettagliante”
- “… la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce per il dettagliante ‘elemento dell’attivo’ conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento”.
d.S.