Nuove norme per i tirocini

Sono state rese note dal Ministro del Lavoro le Linee guida in materia di tirocini previste dalla Riforma del Lavoro a seguito dell’accordo siglato tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 24 gennaio.

Gli enti locali dovranno quindi adeguare la normativa a quelli che sono stati indicati come gli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’accordo.

Si tratta di indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; ricorso al tirocinio solo per attività che necessitano un periodo formativo; divieto di sostituzione, con tirocinanti, di lavoratori a termine in periodi di picco o di quelli assenti per malattia, maternità o ferie.
La possibilità di attivare tirocini è interdetta alle imprese che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che hanno avviato procedure di cassa integrazione.

Mentre è permesso alle:

  • pmi fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
  • pmi da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
  • pmi oltre i 20 addetti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la durata dei tirocini, dipende dalla tipologia:

  • Formativi e di orientamento, attivati nel periodo di transizione tra scuola e lavoro per giovani che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi: massimo 6 mesi.
  • Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, o beneficiari di ammortizzatori sociali: massimo 12 mesi.
  • Orientamento, formazione, inserimento o reinserimento di disabili (di durata fino a 24 mesi), lavoratori svantaggiati e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale (durata non superiore ai 12 mesi).

Le Regioni e le Province autonome avranno la facoltà di disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.
La normativa ha reso noto che: “il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio“.

Le parti che hanno siglato l’accordo dovranno poi definire le politiche di avviamento al lavoro e le misure di incentivazione nel privato per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, il tirocinio è infatti finalizzato all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.

Vera MORETTI