Novità sulla riscossione dei tributi

Tra le novità della Legge di Stabilità alcune riguardano la riscossione dei tributi, poiché è stato introdotto un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia.

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

E’ previsto inoltre che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • da provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • da sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione dalla notifica dell’atto, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta e da un documento di riconoscimento.
Tali disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2013.

Vera MORETTI

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