Bonus energetico e bonifici, i chiarimenti delle Entrate

Bonus energetico e bonifici, i chiarimenti delle Entrate

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime istruzioni relative ai pagamenti effettuati tramite bonifico per accedere al bonus energetico per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tali bonifici dovranno essere effettuati dalle banche per permettere all’Agenzia di inserire nel 730 precompilato i dati relativi al bonus energetico che spetta ai contribuenti.

La comunicazione, effettuata attraverso il provvedimento n. 164081, interessa le banche attraverso le quali i contribuenti hanno effettuato i bonifici relativi alle spese sostenute per le ristrutturazioni immobiliari e i lavori di efficientamento energetico degli edifici e specifica, tra l’altro, che dal 2016 le informazioni dovranno essere trasmesse in un’unica soluzione entro il 29 febbraio.

Per ottenere il bonus energetico, che consiste nello sconto fiscale del 50 e 65% è necessario che il bonifico contenga i dati del beneficiario della detrazione, i destinatari dei pagamenti e il riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986.

Chi ha effettuato acquisti di elettrodomestici e mobili utilizzando bancomat o carte di credito, probabilmente non vedrà i dati relativi nel 730 precompilato, poiché il provvedimento delle Entrate è relativo solo ai bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con relativo bonus energetico.