Fatturazione elettronica: alcuni chiarimenti

Considerata la forte esigenza di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica, e la conseguente trasmissione telematica, che dovrebbe ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili che da sempre gravano sui contribuenti, il Governo ha introdotto, per i soggetti passivi, la possibilità di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid).

L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017, che di fatto rappresenta il primo anno di attuazione della disposizione in esame, l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Una volta esercitata l’opzione, il contribuente può compilare e inviare le informazioni attraverso una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia, oppure, in alternativa, utilizzando specifici software di mercato.

Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file denominato Dati fattura, in formato xml.
Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura.
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato Natura dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo “Natura”, con l’inserimento di una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.

Vera MORETTI