Lavorare nelle festività: il dipendente si può rifiutare

Dicembre è uno dei mesi in cui ci sono più festività, che cominciano con l’Immacolata e finiscono con i botti di Capodanno.
Per questo, è sicuramente di attualità l’argomento relativo alle festività retribuite, anche pensando che i lavoratori stanno finalmente diventando consapevoli della possibilità di rifiutarsi.

Cosa accade in questi casi? Se il lavoratore rifiuta di lavorare in una festività, l’impresa non può trattenere la retribuzione, che va al contrario interamente riconosciuta: il diritto al rifiuto è garantito dalla legge e non è sanzionabile in nessun modo.
Ciò rimane valido anche in presenza di previsioni diverse, anche quando sono contenute nel contratto di lavoro, poiché può prevedere clausole che possono obbligare il lavoratore a effettuare straordinari nei giorni di festività; ma nel caso in cui il lavoratore non accetti, anche senza giustificato motivo, l’azienda non può trattenere la retribuzione.

Questo cosa significa? Semplicemente che, anche in presenza di contratti in cui è scritto che al lavoratore potrebbe essere richiesto di lavorare nelle festività, il lavoratore stesso può sottrarvisi senza per questo ricorrere a sanzioni da parte del datore di lavoro.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da particolari tipologie di attività, ad esempio i medici e in generale i dipendenti delle istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Per tutti gli altri, vale la sentenza secondo la quale: “Non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali)”.

Questo vuol dire che qualsiasi cosa ci sia scritta nei contratti di lavoro, prevale la legge che riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di non lavorare nelle festività.

L’impresa, dunque, non può mai trattenere la giornata festiva non lavorata dalla retribuzione: “Il trattamento economico ordinario, si legge nella sentenza 21209/2016, deriva «direttamente dalla legge, e non possono su questo piano avere alcun rilievo le disposizioni contrattuali». Stessa considerazione di cui sopra: la legge prevale in ogni caso sulle disposizioni contrattuali”.

Viceversa, vanno pagati gli straordinari al lavoratore che presta la propria opera nelle festività.

Vera MORETTI