Assunzione per sostituzione maternità: caratteristiche del contratto

L’assunzione per sostituzione maternità è un contratto stipulato per sostituire  una lavoratrice che gode dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Ecco come funziona.

Quando si stipula il contratto di assunzione per sostituzione maternità

Come risaputo, la legge (Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. ) prevede delle tutela per la donna lavoratrice in gravidanza, in particolare è previsto un periodo di astensione obbligatoria, cioè la donna non può continuare a lavorare, tale periodo inizia due mesi prima la data prevista per il parto e termina 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può posticipare l’inizio del periodo di astensione obbligatoria e quindi usufruire del mese antecedente la data prevista per il parto e 4 mesi successivi al parto. Per poter posticipare l’inizio del periodo di astensione obbligatoria è necessario un certificato medico che attesti  che tale scelta non compromette le condizioni di salute della donna e del nascituro.  Le stesse norme si applicano anche in caso di adozione: il periodo di congedo di maternità inizia con l’ingresso del bambino in casa.

Per l’azienda il congedo di maternità può creare sicuramente problemi perché nell’organico vi è un posto vacante, per riempire tale vuoto può utilizzare il contratto di assunzione per sostituzione maternità. Si tratta di un contratto che ha caratteristiche ben determinate, infatti occorre ricordare che la donna lavoratrice al termine del periodo di congedo deve ritornare al lavoro e ha diritto ad essere collocata nella stessa posizione e nelle stesse mansioni che svolgeva in precedenza. Il contratto per sostituzione maternità è disciplinato dall’articolo 4 del D.lgs 151 del 2001 che al comma 1 sottolinea che il datore di lavoro può assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato o temporaneo per la sostituzione delle lavoratrici.

Come funziona il contratto per sostituzione maternità

Il contratto per sostituzione maternità è anche conosciuto con il nome di “contratto per sostituzione con diritto alla conservazione del posto”, questa locuzione sottolinea bene le caratteristiche del contratto, infatti chi sostituisce la donna che usufruisce del congedo di maternità in nessun caso potrà aspirare a vedere la trasformazione di questo contratto. Può però essere stipulato successivamente un nuovo contratto, ma non sarà “per sostituzione maternità” sarà un nuovo posto di lavoro.  Come è stato già chiarito, a questo contratto si applica la disciplina prevista per il contratto a tempo determinato.

La prima cosa da dire è che il lavoratore/lavoratrice che sostituisce la donna in maternità avrà per quel determinato periodo gli stessi diritti della lavoratrice sostituita. Viste le caratteristiche del contratto in esso devono essere indicate anche le generalità della persona che si sostituisce ( in teoria potrebbe essere sostituito anche un lavoratore uomo in congedo di paternità). Nel contratto devono essere stabilite tutte le caratteristiche del lavoro: inquadramento contrattuale, mansioni da svolgere, ferie, retribuzione e contratto collettivo applicato.

La durata del contratto

Nel contratto deve essere stabilita anche la durata a tal proposito è però necessario fare delle precisazioni. Si è detto che l’astensione obbligatoria ha la durata di 5 mesi, la normativa però prevede che il lavoratore che deve sostituire la donna che usufruisce del periodo di astensione obbligatoria debba svolgere un periodo di affiancamento nelle mansioni di un mese, articolo 4, comma 2, d.lgs 151 del 2001 ( la contrattazione collettiva può prevedere anche periodi di affiancamento maggiori), quindi l’ingresso effettivo non si ha quando inizia la maternità, ma un mese prima. Tendenzialmente la durata minima del rapporto di lavoro è quindi di sei mesi.

Potrebbe però capitare che la donna/madre lavoratrice decida di usufruire anche di sei mesi di astensione  facoltativa o congedo parentale, questo vuol dire che il contratto potrebbe avere validità di 12 mesi. Affinché questo avvenga è necessario che all’interno del contratto originario indicata la possibilità di proroga. Una formula ampia spesso utilizzata è “fino al rientro della signora X dalla maternità”.

Per questo tipo di contratto la normativa, articolo 4 comma 3 d.lgs 151 del 2001, ha previsto uno sgravio contributivo in favore del datore di lavoro del 50% per le aziende che hanno meno di 20 dipendenti.

Curiosità sull’assunzione per sostituzione maternità

Possono verificarsi delle situazioni particolari, ad esempio può verificarsi che l’azienda assuma il lavoratore Sergio Bianchi con contratti di lavoro a tempo determinato. A un certo punto la dipendente Maria Bianchi inizia il periodo di astensione obbligatoria e l’azienda decide di stipulare il contratto di lavoro per sostituzione maternità proprio con Sergio Bianchi, questo perché ha già conoscenza dell’azienda, ha già svolto le mansioni e quindi si preferisce stipulare il contratto con lui. In questo caso il periodo di assunzione per sostituzione deve essere sommato ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi stabilito dall’art. 19 D.Lgs.81/2015? In base all’interpretazione corrente sì. Questo vuol dire che il lavoratore avrà diritto ad avere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, questo contratto però non potrà ledere i diritti di Maria Bianchi.