Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che attesta la regolarità contributiva e assicurativa di imprese, società e aziende nei confronti dell’INPS, dell’Inail e Cassa Edile. Il certificato costituisce anche uno strumento volto alla repressione del lavoro sommerso.
I soggetti che sono tenuti a rilasciare il DURC sono l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e gli atri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; l’INAIL; gli altri istituti che gestiscono forma di assicurazione obbligatoria tramite convenzione con INPS e INAIL; le Casse edili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 415/1998 (art.9, comma 77).
Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva è indispensabile per la partecipazione di aziende, imprese e società alle gare di appalto o subappalto di lavori pubblici, per la stipula di quest’ultimi, per attestare la regolarità dei pagamenti delle fatture della Pubblica Amministrazione e per i benefici contributivi INPS.
All’interno dei contratti pubblici, il DURC deve essere richiesto dall’Appaltatore e dalle imprese esecutrici per lavorare con la Pubblica Amministrazione. Ecco per quali motivi.
Dall’Appaltatore per:
Dalle Imprese esecutrici, appaltatore e subappaltatore per:
Entrando nel dettaglio, i soggetti obbligati a fare richiesta del Durc per lavorare con la Pubblica Amministrazione in materia di contratti pubblici, sono i seguenti:
I co.co.co non devono richiedere il DURC, in quanto le ritenute assistenziali e previdenziali sul reddito sono versate dai loro datori di lavoro alla Gestione Separata INPS, anche per la parte spettante il Collaboratore Coordinato Continuativo iscritto al suddetto fondo pensionistico.
Il DURC non è obbligatorio nemmeno per i lavoratori occasionali con reddito superiore ai 5.000 euro l’anno. Come i co.co.co, anche loro sono iscritti alla Gestione Separata INPS e sono i committenti a versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sul fondo pensionistico, anche per la parte spettante il lavoratore.
Il documento deve contenere la ragione sociale o la denominazione, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro. L’iscrizione agli istituti previdenziali ed eventualmente alle Casse edili. La dichiarazione di regolarità contributiva o della irregolarità contributiva, in quest’ultimo caso va indicata la motivazione o la specifica scopertura. La data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva. La data di rilascio del certificato e il nominativo del responsabile del procedimento.
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