Il congedo paternità è stato oggetto di discussione nella legge di Bilancio 2021. Ecco tutte le novità della Circolare n. 42/2021 con attenzione a chi spetta e come richiederlo.
Spesso quando si parla di congedo dal lavoro per motivi familiari, pensiamo sempre alla figura dalla madre. Ma in realtà già la Costituzione ha sempre garantito parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, in questo tema particolare. Il congedo paternità è il diritto ad astenersi dal lavoro per tutto il periodo di maternità. Ma anche per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice nei casi di:
Il lavoratore padre ha anche il diritto di godere di un congedo di paternità obbligatorio. E’ un diritto che spetta indipendentemente dalla presenza o meno della madre.
In merito al congedo paternità la legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche. L’articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito le condizioni per il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. In particolare la durata del congedo obbligatorio è aumentata. Da sette a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa. Tuttavia sono giorni che possono essere richiesti entro i cinque mesi di vita o dall’ingesso in famiglia o in Italia del minore, nel caso di adorazione o affidamento.
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo. Ma questo è possibile solo previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria della donna.
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato dall’INPS. Mentre nel caso in cui le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro, la fruizione del congedo. Tuttavia in quest’ultimo caso, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite. Durante il congedo il papà ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.
Il congedo viene di solito richiesto alla nascita del bambino. Ma può succedere che sopraggiunga la morte perinatale del piccolo. Cioè il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Pertanto, essendo un periodo difficile, la tutela deve essere garantita anche in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Il congedo di paternità autonomi è un periodo di astensione da lavoro retribuito che corrisponde all’80% dell’importo giornaliero fissato in base al tipo di attività che si svolge. Anche in questo caso, il congedo di paternità viene richiesto per nascita di un nuovo figlio, affido o adozione di un minore. Il congedo spetta ai lavoratori autonomi che hanno i seguenti requisiti:
Se il padre lavoratore autonomo ha tutti i requisiti fin ora elecanti, il periodo di astensione di lavoro è pari a:
Il lavoratore autonomo può chiedere il congedo paternità direttamente all’INPS attraverso il modello SR01. Il modello può essere inviato sia tramite mail, raccomandata con ricevuta di ritorno o presso uno degli sportelli dell’ente.
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