Tanti contribuenti italiani stanno approfittando delle agevolazioni fiscali in vigore per la ristrutturazione della propria casa, per ridurre il rischio sismico o per la riqualificazione energetica. Per fruire delle detrazioni è necessario intervenire con specifici lavori che rientrino anche nell’eventuale tetto di spesa previsto. La percentuale relativa all’agevolazione varia a seconda della tipologia di bonus edilizio a cui si accede.
In questo articolo, però, ci soffermiamo sulla possibilità da parte di una SAS di accedere ai vari bonus edilizi.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/2020, a tutti i titolari di reddito d’impresa è concessa la possibilità di beneficiare delle detrazioni derivanti da lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus) o da interventi antisismici (Sismabonus) sugli immobili, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, di cui sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari purché con il consenso del legittimo possessore).
Ma chi rientra tra i titolari di reddito d’impresa? Le persone fisiche, inclusi coloro che esercitano arti o professioni; le società di persone (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) e le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a responsabilità limitata semplificata) ma solo per le parti comuni di edifici condominiali; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; IACP ed enti con medesimi scopi; cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Gli immobili d’impresa ammessi ai bonus edilizi, Ecobonus e Sismabonus, sono i seguenti:
Per quanto concerne la fruizione del Superbonus 110% che riguarda i lavori effettuati tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (prorogati al 30 giugno e in alcuni casi al 31 dicembre 2022), essa è consentita alle persone fisiche, ma anche ai lavoratori autonomi e alle imprese. In quest’ultimo caso, però, solo per le parti comuni dell’edificio. Sono escluse dal beneficio le aziende soggette all’IRES (SRL, SRLS, SPA).
Possono beneficiare delle detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazioni in relazione alle singole unità abitative o alle parti comuni degli edifici, anche società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari. C’è però un paletto rappresentato dalla destinazione d’uso dell’immobile che deve essere residenziale.
Possono accedere all’incentivo i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati. Pertanto, sono esclusi i soggetti aderenti al regime forfettario.
Anche per quanto riguarda il bonus facciate, oltre alle persone fisiche possono accedervi gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici e contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Sono esclusi solo i contribuenti soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva. Si applica a tutti gli immobili, anche a quelli strumentali delle imprese.
Se vuoi saperne di più sui bonus casa con riferimento alle persone fisiche, puoi leggere anche: Ristrutturazione: si possono cumulare più bonus casa?
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