I contribuenti che hanno maturato o acquisito un credito di imposta hanno la possibilità di sfruttarlo per pagare meno tasse, ovverosia per portarlo in compensazione con i debiti fiscali. Questo in linea generale fermo restando che, in base anche al tipo di credito di imposta, per le operazioni di compensazione ci sono delle regole e spesso anche delle scadenze da rispettare. Per esempio, il cosiddetto bonus locazione si può sfruttare per pagare l’IMU proprio attraverso un’operazione di compensazione tra i crediti ed i debiti fiscali?
In effetti, sotto determinate condizioni, il bonus locazione si può portare in compensazione con il pagamento dell’IMU. E questo accade, per esempio, quando per il canone di locazione di immobili non abitativi il locatario cede al proprietario il bonus.
Pur tuttavia, il bonus locazione può compensare l’IMU da pagare rispettando le tempistiche previste. Al riguardo, infatti, per pagare l’IMU compensando con il bonus locazione è necessario sfruttare il credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corrispondenza del quale è stata comunicata la cessione del credito.
Il bonus locazione, con il decreto legge numero 34 del 2020, ovverosia con il cosiddetto Decreto Rilancio, in corrispondenza dell’articolo numero 28, è stato istituito come credito di imposta per i mesi di marzo, di aprile e di maggio del 2020. E poi è stato ripristinato dal Governo Italiano, guidato dal premier Mario Draghi, con il cosiddetto Decreto Sostegni bis.
Il bonus affitti non è altro che un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo che, in particolare, sono destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale ed anche agricola. Il bonus locazione spetta pur tuttavia a patto di aver subito una diminuzione del fatturato che, pari ad almeno il 50% con il Decreto Rilancio, è stata poi abbassata dal 50% ad almeno il 30% con il Decreto Sostegni bis.
Ai sensi del sopra citato dl 34/2020, ed in particolare dell’articolo 122 in corrispondenza del comma 3, bisogna in ogni caso fare molta attenzione alla fruizione del bonus affitto nei termini previsti. Al riguardo, infatti, ai sensi di legge i cessionari utilizzano il credito di imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato da parte dei soggetti cedenti.
Il che significa, nello specifico, che il credito di imposta che è rappresentato dal bonus locazione, se non utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno in corrispondenza del quale è stata comunicata la cessione, questo non potrà poi essere utilizzato, chiesto a rimborso oppure ceduto negli anni successivi.
Per la cessione del credito di imposta a terzi, rappresentato dal bonus locazione, ricordiamo infine che la procedura corretta è quella prevista online dal Fisco. Ovverosia accedendo alle apposite funzionalità che sono messe a disposizione dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite le credenziali alla propria area riservata.
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