In Italia il legislatore ha sempre cercato di fornire strumenti adeguati e diversi per raggiungere scopi differenti: le società mutualistiche sono un particolare schema di attività imprenditoriale. Eccone i tratti salienti.
La storia delle società mutualistiche è abbastanza recente, infatti nell’Ottocento nascevano le prime Società di Mutuo Soccorso, il cui obiettivo era sopperire a una vera e propria mancanza di protezione per i lavoratori che si trovavano a dover affrontare le conseguenze di incidenti sul lavoro, malattie, perdita di lavoro. Si trattava quindi di una forma di solidarietà tra lavoratori al fine di sostenersi reciprocamente. Lo Statuto Albertino nel 1848 riconosce la libertà di associazione e da questo momento le Società di Mutuo Soccorso vengono riconosciute anche dalla legge in particolare con la legge 3818 del 1886.
Nel tempo il nostro ordinamento ha continuato a tutelare le formazioni sociali e le attività che mirano ad un reciproco aiuto, infatti la cooperazione a carattere di mutualità è uno dei pilastri su cui l’ordinamento si fonda al punto da essere tutelata anche dalla Costituzione. Le società mutualistiche ricadono in tale tutela in quanto sono attività imprenditoriali la cui esistenza è basata sulla cooperazione e sul reciproco aiuto.
Le società mutualistiche sono tipologie di società il cui scopo non può essere di lucro, ma deve essere fornire ai soci dei vantaggi, può trattarsi di vendita di beni, lavoro, servizi a condizioni vantaggiose rispetto a quelle solitamente praticate sul mercato. Ad esempio una società mutualistica può avere lo scopo di far ottenere ai soci beni a un prezzo inferiore rispetto a quello generalmente praticato per gli stessi beni, oppure condizioni di lavoro economicamente più favorevoli per i soci. Una particolare forma di società mutualistica è la cooperativa sociale (puoi trovare un approfondimento QUI) il cui obiettivo è aiutare persone che si trovano in una situazione di svantaggio, ad esempio persone con handicap.
Esistono due tipologie di società mutualistiche:
Le società cooperative a loro volta possono essere:
Entrambe queste tipologie di società mutualistica cooperativa oltre a poter fornire prestazioni ai soci, possono fornirle anche ad altri soggetti sempre a condizioni favorevoli. Deve però essere sottolineato che affinché si possa parlare di società mutualistiche gli utili non possono essere totalmente distribuiti tra le parti. La normativa infatti stabilisce che l’atto costitutivo della società cooperativa deve indicare la percentuale massima degli utili che possono essere ripartiti, facendo così intendere che non possono essere ripartiti per intero.
Le società mutualistiche devono essere costituite con atto pubblico redatto in presenza di un notaio, occorre formare lo statuto e l’atto costitutivo che stabiliscono le regole generali della stessa società.
La società cooperativa può assumere due forme, cioè società a responsabilità limitata e società per azioni e quindi il capitale può essere diviso in quote o in azioni, indipendentemente dalle quote che ciascun socio ha, in questa tipologia si società i voti hanno comunque pari valore perché si applica il principio “una testa, un voto”.
Un’altra caratteristiche che rende le società mutualistiche diverse dalle altre tipologie è il principio della porta aperta quindi viene favorito l’ingresso di nuovi soci e l’uscita degli stessi, infatti non occorre una modifica dell’atto costitutivo e la presenza del notaio.
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