I contributi per la pandemia passano dai quadri RF e RG della dichiarazione dei redditi 2021. Anche se non imponibili, dunque, i contributi che le imprese e i lavoratori autonomi hanno ricevuto per l’emergenza sanitaria nell’anno 2020 vanno riportati nei due quadri della dichiarazione dei redditi. Le erogazioni legate all’emergenza Covid non generano, tuttavia, reddito imponibile anche quando la legge non le detassa in modo esplicito.
Nel caso del quadro RF legato agli aiuti alle imprese per l’emergenza Covid l’iscrizione serve a evitare proprio l’imposizione. Nel caso, invece, del quadro RG della dichiarazione dei redditi serve solo a titolo informativo o segnaletico. L’utilizzo dei due quadri deriva dalla risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze alla commissione Finanze della Camera durante il question time del 23 giugno 2021.
Nella risposta al question time, il ministero dell’Economia ha chiarito che l’indicazione dei contributi Covid ricevuti devono essere inseriti nei quadri per la necessità di evitare che gli aiuti possano essere assoggettati a tassazione. L’indicazione dei contributi ricevuti nei quadri RF e RG, in realtà, hanno diversa destinazione: solo il quadro RF potrebbe presentare il rischio della tassazione, mentre nei quadri RG, ma anche RE, LM, questo problema non sussiste.
Nel dettaglio del quadro RF relativo ai soggetti in contabilità ordinaria, il rigo RF 55 relativo alle variazioni in diminuzioni nel 2021 ha due nuovi codici:
I contributi del codice 84 sono stati erogati eccezionalmente per l’emergenza coronavirus e sono diversi dagli aiuti esistenti prima, indipendentemente da chi li ha erogati e dalla modalità di utilizzo e contabilizzazione.
L’interpretazione della detassazione degli aiuti Covid deriva, altresì, proprio dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. L’articolo sulla detassazione dei contributi, delle indennità e di ogni altra misura in conseguenza dell’emergenza coronavirus, specifica che:
La specifica del Dl 137 si è resa necessaria mancando espressamente una normativa sulla detassazione degli aiuti eccezionali per via del Covid. Proprio in virtù del vuoto legislativo, gli aiuti si ritenevano soggette a imposte sui redditi ed Irap.
Per ottenere la detassazione dei contributi ottenuti per l’emergenza Covid, le imprese dovranno apportare, in sede di dichiarazione dei redditi 2021, una corrispondente variazione in diminuzione. Per tale variazione, dovranno essere utilizzati i codici 83 e 84, ai quali seguirà l’indicazione a quadro RS.
Il quadro RG relativo ai soggetti a contabilità semplificata presenta delle divergenze. Proprio il regime di contabilità semplificata fa in modo che i contribuenti non debbano riportare nei registri Iva l’incasso del contributo. Pertanto, i contributi a fondo perduto dovranno essere simultaneamente indicati nel seguente modo:
Pertanto, le istruzioni prevedono l’indicazione delle somme, sia in aumento che in diminuzione, del reddito imponibile.
Per gli altri aiuti erogati a soggetti in contabilità semplificata diversi dai contributi a fondo perduto si applicano altri codici. In particolare i codici da utilizzare sono il 28 e il 48. Uno dei casi di aiuti non a fondo perduto riguarda, ad esempio, il credito d’imposta sulle locazioni.
L’indicazione dei codici, in ogni modo, non va a incidere sull’imponibile e, pertanto, sull’imposta. Dunque, la non indicazione degli aiuti stessi nei quadri corrispondenti non dovrebbe portare a delle sanzioni, come spiegato dallo stesso ministero dell’Economia nel question time di fine giugno.
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