Diseredare i legittimari: si può fare? Scopri come agire

diseredare i legittimari

Si è visto nei precedenti articoli che la legge prevede diverse forme di successione: la successione legittima (applicata in assenza di un testamento, o quando il testamento viene considerato nullo o invalido), e la successione testamentaria. La base di una successione testamentaria è appunto un testamento in cui si stabilisce a chi vanno i propri beni in seguito alla morte. La legge però ha previsto delle categorie di persone che non possono essere danneggiate: gli eredi legittimari che hanno diritto alla quota di legittima. L’identificazione degli stessi nel caso concreto dipende dalla situazione personale del defunto, in linea generale gli eredi legittimari sono il coniuge e i figli, in alcuni casi, cioè in assenza di figli, sono legittimari anche i genitori o i nonni. La domanda che molti si pongono è: i legittimari possono essere diseredati?

Diseredare i legittimari

La risposta alla domanda se i legittimari possono essere diseredati non è così scontata come potrebbe sembrare, infatti la legge prevede la possibilità di diseredare i legittimari, ad esempio un figlio, sono nel caso di indegnità a succedere. I casi di indegnità però sono determinati in modo molto meticoloso dalla stessa legge, cioè l’indegnità non è misurata in base al punto di vista del soggetto che stila il testamento, ma in base a precise casistiche previste dalla legge e questo perché spesso la percezione di quelli che possono essere considerati comportamenti amorali è piuttosto soggettiva e si creerebbe un’incertezza ampia sul diritto successorio.

L’indegnità a succedere

L’indegnità a succedere è disciplinata dall’articolo 463 del codice civile che disciplina sei casi di indegnità a succedere:

  • Il numero 1 riguarda il legittimario che abbia ucciso o attentato alla vita del soggetto da cui si vuole ereditare, oppure del coniuge, di un ascendente o discendente di questo, ad esempio la moglie che ha cercato di uccidere il marito, oppure di uccidere il suocero o il figlio del marito, non può ereditare;
  • Il numero due dell’articolo prevede l’indegnità per il soggetto che nei confronti delle persone viste al numero 1 ha commesso un reato per i quale la legge penale dichiara applicabili le leggi sull’omicidio (istigazione al suicidio);
  • Il terzo punto dell’articolo prevede che sia indegno a succedere chi abbia testimoniato oppure abbia denunciato il soggetto da cui si vuole ereditare, il suo coniuge, gli ascendenti o i discendenti di costui per un reato punibile con l’ergastolo o con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni. Per la dichiarazione di indegnità occorre che  la denuncia o la testimonianza sia  ritenuta calunniosa, quindi si tratterebbe comunque di una denuncia o di una falsa testimonianza;
  • Il numero 3 bis prevede l’indegnità a succedere per colui che sia decaduto dalla responsabilità genitoriale (questa si perde per gravi comportamenti in danno dei figli) e che nel momento della apertura della successione non sia stato reintegrato nella responsabilità stessa. Nel caso concreto il genitore perde la responsabilità genitoriale sul figlio, ad esempio per averlo lasciato in stato di abbandono, il figlio muore, in questo caso il genitore non può ereditare eventuali beni del figlio.

Altre cause di indegnità a succedere

L’articolo 463 procede con l’indicazione di ulteriori cause di indegnità:

  • Non può avere la legittima colui che con dolo o violenza ha indotto il de cuius a modificare o revocare un precedente testamento;
  • è indegno a succedere chi ha nascosto, distrutto o alterato un testamento. Ad esempio il figlio scopre che il padre ha redatto un ulteriore testamento in cui le sue quote di beni sono ridotte o in cui il padre riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio e per invalidarlo, lo distrugge facendo valere il testamento precedente oppure facendo valere la successione legittima;
  • Infine, non può succedere chi ha redatto un testamento falso e lo ha utilizzato.

Occorre citare a questo punto anche l’articolo 463 bis del codice civile che stabilisce la sospensione dalla successionedel coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento”.

Diseredare i legittimari: casi concreti

Tra le cause di indegnità che sono state viste, alcune erano conoscibili dal testatore già prima della morte e di redigere il testamento, mentre altre di fatto non potevano essere conosciute, ecco perché occorre fare delle distinzioni e capire in modo pratico come si può diseredare i legittimari.

Andando con ordine, può succedere che il figlio Caio abbia attentato alla vita del padre Sempronio e che questo, nel fare testamento, indichi in modo esplicito di escludere dall’eredità Caio in quanto indegno. Per farlo è necessario che però vi sia una sentenza passata in giudicato in cui sia appunto stabilito che Caio ha attentato alla vita del padre Sempronio. In questo caso se anche Caio impugnasse il testamento per lesione di legittima, avrebbe poche speranze, se non nel caso in cui riesca a capovolgere la sentenza ( in linea di massima potrebbe accadere).

Il secondo caso invece riguarda il coniuge X che abbia ucciso Y, in questo caso il testamento di Y non può contenere una disposizione con cui disereda X per indegnità perché evidentemente non poteva prevedere quello che sarebbe successo. In questo caso l’indegnità può essere richiesta dagli altri eredi o da chi avrebbe ereditato in assenza di X.  In tal caso, se una sentenza definitiva dichiara l’indegnità a succedere colui che comunque era entrato in possesso dell’eredità deve restituirla e restituire anche i frutti percepiti dal momento dell’apertura della successione al momento della dichiarazione di indegnità.

Diseredare in assenza di indignità prevista da legge

Il terzo possibile caso è quello il cui Tizio decida di diseredare il figlio Sempronio, ad esempio perché ha abbandonato l’azienda di famiglia dedicandosi ad altro o magari dissipando i beni di famiglia e quindi il padre decida di favorire i figli che hanno contribuito a far accrescere l’azienda diseredando il figlio andato via. In questo caso non c’è indegnità a succedere, il figlio Sempronio potrebbe reclamare la sua quota di legittima, oppure potrebbe decidere di non agire e quindi di rispettare le volontà del genitore che lo ha diseredato.

Infine, alcuni ritengono che attraverso le donazioni fatte in vita si possano aggirare le norme sulla quota dei legittimari, in realtà non è così, perché le donazioni fatte in vita possono essere oggetto di collazione o riunione fittizia nell’asse ereditario.