Come aprire un’associazione culturale 2021: i passi da compiere

come aprire un'associazione culturale

Aprire un’associazione culturale consente di svolgere molte attività che appunto possono essere definite di promozione culturale in senso ampio, come protezione ambientale, musica, scienze, teatro e tante altre attività considerate affini. Di conseguenza sono sempre più numerose le persone che si chiedono come costituire un’associazione culturale. Qui saranno delineati i passaggi chiave.

Costituire un’associazione culturale passo dopo passo

Le associazioni culturali fanno rientrano tra i soggetti che sono stati coinvolti nella riforma del Terzo Settore che è ancora in via di definizione in quanto non sono stati emanati tutti i decreti attuativi previsti dalla legge delega 6 del 2016. In questa guida quindi si cercherà di delineare cosa occorre per aprire un’associazione culturale nel 2021 e ottenere benefici fiscali, ad esempio questo tipo di attività può ottenere anche il 2×1000 dell’IRPEF, si tratta di contributi che possono essere utilizzati per gli scopi istituzionali dell’associazione stessa.

Per conoscere le attività che possono svolgere le associazioni culturali leggi l’approfondimento.

Per aprire un’associazione culturale sono necessarie almeno 3 persone (devono coprire almeno i ruoli essenziali all’interno dell’associazione culturale), queste devono redigere uno statuto e un atto costitutivo. L’associazione deve quindi essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate, in questo modo potrà avere il codice fiscale che va a identificare l’associazione. Infine occorre inviare il modulo telematico EAS ( si tratta di un modello di trasmissione dati specifico per gli enti associativi che operano senza scopi di lucro, deve essere inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati trasmessi, in questo caso la modifica deve essere comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata la variazione). Ora l’associazione culturale può iniziare le sue attività.

Aprire un’associazione culturale: limiti costituzionali

Finora sono stati elencati in modo generico i passi da compiere per poter costituire un’associazione culturale, ora vediamo nel dettaglio quelle che possono essere le fasi più complesse.

Sicuramente la parte più difficile è redigere lo statuto e l’atto costitutivo, infatti la legge detta dei criteri piuttosto stringenti.  Lo statuto e l’atto costitutivo rappresentano un vero e proprio contratto tra le parti e devono delineare tutti i tratti salienti dell’associazione stessa. La prima cosa da sottolineare è che questi atti devono contenere l’indicazione dell’oggetto sociale e dello scopo che la società stessa intende perseguire. In questo caso il limite più importante è rappresentato dalla Costituzione che all’articolo 18 stabilisce : i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. L’organizzazione militare in Italia è riservata solo allo Stato.  In questo caso l’obiettivo è tutelare lo Stato dalla possibile organizzazione di associazioni che abbiano fini sovversivi.

Gli elementi dell’atto costitutivo

Nell’atto costitutivo devono essere indicati, oltre allo scopo anche:

  • data, luogo, ora in cui i soci fondatori si sono riuniti per costituire l’associazione;
  • denominazione dell’associazione;
  • generalità dei soci fondatori (nome cognome, codice fiscale residenza).

In allegato deve essere inserito lo Statuto .

Gli elementi dello Statuto

A questo punto occorre delineare il contenuto dello Statuto, altro documento essenziale per poter costituire un’associazione culturale.

Questo deve indicare:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale;
  •  scopo;
  • patrimonio (comprende quote versate dai soci fondatori, donazioni eventuali);
  • organizzazione dell’associaizone;
  • diritti e obblighi degli associati, condizioni per essere ammessi come associati e quelle di esclusione;
  • norme sull’ordinamento e sull’amministrazione ( ad esempio maggioranze richieste per l’approvazione delle varie tipologie di atti);
  • rappresentanza conferita ai vari organi (presidente, amministratore, vice presidente).

Lo Statuto quindi entra più nel dettaglio e va a disciplinare come dovranno essere svolte le attività dell’associazione culturale.

Ad esempio nello statuto devono essere delineate in modo abbastanza preciso le attività che l’associazione culturale può svolgere, inoltre sono indicate le maggioranze necessarie per adottare le decisioni, le funzioni dei vari organi, cioè il consiglio direttivo e l’assemblea. Nello statuto devono essere indicate le modalità per l’uso del fondo comune, regole per il conferimento delle deleghe e dei poteri di rappresentanza dell’ente verso i terzi, disciplina per l’elezione delle varie cariche elettive. Lo Statuto è un atto molto importante che non regola solo il momento costitutivo e la vita dell’associazione, ma anche l’eventuale momento terminale, devono quindi essere indicate le modalità per lo scioglimento dell’associazione e le norme relative alla dismissione dell’eventuale patrimonio accumulato.

Requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali

Naturalmente quando si decide di aprire un’associazione culturale l’obiettivo è anche il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 148 del TUIR che considera le operazioni svolte da tale tipo di associazioni come non commerciali. Per poter ottenere tale beneficio è però necessario che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano obbligatoriamente che:

  • l’attività sia svolta senza scopo di lucro;
  • deve prevedere il divieto di distribuire, in forma diretta o indiretta utili, fondi o riserve agli associati;
  • deve indicare come saranno devoluti eventuali fondi e utili presenti nell’associazione culturale al momento del suo scioglimento ( questi non possono essere distribuiti tra gli associati e devono essere devoluti ad associazioni/enti che abbiano finalità simili a quelle perseguite dall’associazione che si sta sciogliendo);
  • statuto e atto costitutivo devono assicurare il diritto di voto a tutti gli associati (le associazioni culturali per ottenere i benefici fiscali devono attenersi al principio democratico);
  • obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto finanziario annuali;
  • norme sulla eleggibilità degli organi associativi;
  • criteri per la pubblicità delle attività svolte.

La particolare complessità degli adempimenti previsti e in particolare la redazione degli atti, suggerisce comunque di avvalersi dell’aiuto di un professionista per la redazione degli atti. Ricordo, infine, che sia l’atto costitutivo, sia lo statuto devono essere sottoscritti dagli associati al momento della costituzione dell’associazione stessa.