I contributi regionali Covid a imprese e autonomi non sono soggetti a tassazione

ravvedimento operoso

I contributi per l’emergenza Covid-19, erogati dalle Regioni a imprese e autonomi, non sono soggetti a tassazione. A tal proposito, come per gli aiuti concessi dai governi Conte e Draghi, può essere applicato quanto previsto dall’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. La conseguenza è quella della non tassabilità dei contributi ricevuti.

Applicazione dell’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020 per indennità e contributi

L’articolo 10 del decreto legge del 28 ottobre 2020, numero 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi convertito dalla legge numero 176 del 2020, ha precisato che “le indennità e i contributi di qualsiasi natura, riconosciuti in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires e non rilevano, ai fini della deducibilità, degli interessi passivi”.

Indennità e contributi a imprese e autonomi: aiuti in via eccezionale

L’articolo è dunque chiaro riguardo alla detassazione di qualsiasi aiuto a carattere nazionale o locale. Tuttavia, l’erogazione degli aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi deve essere effettuata in via eccezionale, proprio a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica da coronavirus. I contributi e le indennità inoltre, specifica la norma, devono essere diversi da quelli esistenti precedentemente all’emergenza sanitaria stessa.

Indenntà autonomi, imprese, arte e professione: non vanno indicate nel modello Aiuti di Stato

Rispetto a una prima interpretazione basata proprio sull’articolo 10 bis del Dl 137 del 2020, lavoratori autonomi, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, che abbiano ricevuto indennità e contributi legati all’emergenza sanitiaria, non devono indicare il relativo importo nel modello dei redditi e nemmeno nella dichiarazione Irap. La novità è contenuta nell’articolo 1 bis del decreto legge numero 73 del 2021, introdotto dalla legge di conversione numero 106 del 2021. Tale articolo ha abrogato proprio il comma 2 dell’articolo 10 bis del decreto legge numero 137 del 2020. Nella norma era contenuta la necessità di indicare le indennità ricevute nel modello Aiuti di Stato.

Modello dei redditi, come va indicato il credito di imposta sulla sanificazione ambienti

Ulteriori indicazioni, pubblicate anche dall’Agenzia delle entrate in merito ai contributi ricevuti dalle imprese e dagli autonomi, riguardano il credito di imposta legato alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Insieme al bonus locazioni previsto dal decreto “Rilancio”, questi crediti e indennità non devono essere riportati nel quadro RE del modello dei redditi. Non devono essere riportati, altresì, neppure nella dichiarazione Irap. L’unica indicazione prevista è nel quadro RU e nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS.

Bonus erogati dall’Inps non vanno nel prospetto ‘Aiuti di Stato’

In tema di indennità per l’emergenza Covid e dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate è intervenuta anche sui contributi a fondo perduto. Per le indennità ricevute dalle Casse di previdenza private e dall’Inps, infatti, i beneficiari non devono procedere all’iscrizione nel prospetto “Aiuti di Stato”. In particolare, le somme versate come il bonus di 600 euro erogato dall’Inps agli iscritti alla previdenza di commercianti ed artigianti, non devono essere indicati nel prospetto degli “Aiuti di Stato”. La motivazione dell’Agenzia delle entrate risiede nel fatto che queste indennità non rappresentino aiuti fiscali automatici secondo quanto dispone l’articolo 10 del decreto ministeriale numero 115 del 31 maggio 2017.