Al pari dell’Irpef, che è una tassa che viene applicata in Italia sul reddito delle persone fisiche, nel nostro Paese c’è una tassa che, avente sostanzialmente le stesse caratteristiche, viene applicata a carico delle imprese. Si tratta, nello specifico, di un’imposta che è proporzionale e che è chiamata Ires, una sigla che sta per imposta sul reddito delle società. L’Ires è, nello specifico, una tassa che viene applicata, con una determinata aliquota, sui profitti che vengono conseguiti in Italia dalle società. Ma detto questo, qual è il presupposto oggettivo dell’Ires?
Il presupposto oggettivo dell’Ires è legato al possesso, da parte di un’impresa, di redditi in denaro oppure in natura. Con tutti questi redditi che, qualunque sia la loro fonte di provenienza, sono considerati redditi d’impresa. E quindi soggetti a tassazione attraverso l’imposta sul reddito delle società.
Questo vale, per esempio, per le società di capitali e per gli enti commerciali residenti. Ma anche per enti non commerciali e per le società di capitali che, pur non essendo residenti in Italia, hanno sul territorio dello Stato italiano una stabile organizzazione.
Il presupposto oggettivo dell’Ires prevede l’applicazione delle tasse sui redditi a tutte le persone giuridiche che, soggette all’imposta, sono residenti in Italia. E questo senza alcuna distinzione a livello geografico. In altre parole, l’Ires su tutti i redditi dell’impresa residente in Italia scatta sempre indipendentemente dal luogo di produzione dei beni o dell’erogazione dei servizi. Mentre le persone giuridiche non residenti sono tenute al pagamento dell’Ires limitatamente a tutti i redditi che sono prodotti in Italia.
Tra la residenza in Italia e la residenza al di fuori dei confini nazionali, ai fini dell’applicazione dell’Ires, c’è pure una via di mezzo che è rappresentata dalla cosiddetta esterovestizione, e che presenta fini elusivi. In tal caso, infatti, si parlerà di società esterovestite per le quali l’Amministrazione Finanziaria applicherà sempre la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia.
In altre parole, una società identificata come esterovestita sfugge al pagamento dell’Ires se e solo se è in grado di dimostrare di non essere tale. Altrimenti sarà considerata una società avente all’estero, ed in maniera fittizia, la residenza fiscale con il chiaro intento di avvalersi di un regime fiscale che è agevolato rispetto a quello nazionale. Quando invece, in tutto e per tutto, persegue in realtà in Italia il suo oggetto sociale.
In qualità di imposta proporzionale, l’Ires è comunque una tassa che include una larga casistica di esenzione. Prima di tutto, in Italia non sono soggetti all’Ires i comuni, le province, le regioni, le comunità montane nonché tutti gli organi organi e tutte le amministrazioni dello Stato italiano. Tra gli altri, non sono soggetti all’imposta Ires nemmeno i consorzi tra gli enti locali, e numerose realtà dell’associazionismo come, per esempio, le associazioni di donatori volontari di sangue.
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