Il superbonus 110% rappresenta un’agevolazione prevista per determinati lavori sugli immobili eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione della quale si può beneficiare consiste nella detrazione dell’imposta, pari al 110%, delle spese sostenute. La detrazione si può utilizzare per ridurre il carico delle imposte da versare negli anni successivi a quelli nei quali i lavori sono stati fatti.
Oltre alla detrazione dell’imposta, e in alternativa, si può usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura. Le due possibilità si riferiscono alle spese sostenute durante il 2021 e il 2022. Tuttavia, per gli interventi non coperti dal superbonus 110%, è possibile beneficiare delle agevolazioni già presenti nella legislazione. Ci si riferisce, in particolare, agli ecobonus, al bonus facciate, al sismabonus e al bonus per le ristrutturazioni edilizie.
Il beneficiario ha, dunque, tre modalità di fruire del superbonus 110%. La prima consiste nell’accedere direttamente alla detrazione: il beneficiario paga l’interno importo dei lavori e riceve il 110% delle spese ammesse dilazionate in cinque anni. La seconda modalità è quella di ricevere direttamente uno sconto in fattura pari al 110% dell’importo dei lavori sostenuti. Sarà quindi chi realizza gli interventi a beneficiare nei 5 anni successivi della detrazione. Infine, con la cessione del credito a un terzo soggetto, che può essere anche un istituto finanziario o assicurativo, il beneficiario paga l’importo ridotto dei lavori di una quantità pari all’attualizzazione all’anno zero della quota ceduta. Sarà il soggetto terzo a beneficiare dei 5 anni di detrazione.
Sono ammessi alla misura del superbonus 110% gli edifici a uso residenziale, monofamiliari o condomini, e gli spogliatoi delle società sportive. Sono esclusi dalla misura le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico. I soggetti che possono beneficiare del superbonus sono nell’ordine:
Secondo quanto prevede l’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, il superbonus 110% spetta per gli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”. Gli interventi trainanti sono quelli per i quali spetta direttamente la detrazione (o la cessione o lo sconto in fattura). Gli interventi trainati, invece, devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti per poter dar luogo all’applicazione del superbonus. Pertanto, gli interventi trainanti vedono l’applicazione del superbonus per i lavori ad essi assoggettati, ma permettono, contestualmente, anche l’applicazione del superbonus per gli altri interventi che altrimenti rimarrebbero fuori dall’ambito di beneficio della misura.
Gli interventi trainanti sono di tre tipologie:
Per beneficiare del superbonus 100%, gli interventi relativi all’isolamento termico e quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione devono soddisfare due requisiti. Il primo è rappresentato dal rispetto dei requisiti tecnici elencati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020. Il secondo requisito da soddisfare consiste nel garantire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, nel caso in cui questo risultato non fosse possibile, la classe energetica più elevata. Tale risultato deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica ante e post intervento la cui redazione deve essere fatta da un tecnico abilitato. I requisiti del miglioramento termico non sono richiesti per gli interventi di adeguamento sismico.
Il soggetto che realizzi un intervento trainante ha la possibilità di estendere il superbonus 110% anche agli interventi trainati o secondari. Ciò significa che se svolgesse solo interventi trainati non avrebbe diritto ad accedere ai benefici del superbonus. Gli interventi secondari sono di quattro categorie:
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