Il superbonus 110% rappresenta una agevolazione che il decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto per determinate tipologie di interventi sugli immobili ed edifici. I lavori devono effettuarsi tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. L’agevolazione può consistere:
Fermo restante che per gli interventi che non rientrano nel superbonus sono sempre valide le altre agevolazioni come il bonus delle ristrutturazioni edilizie, l’ecobonus, il bonus delle facciate e il sismabonus, per gli interventi previsti dal legislatore al 110% si può distinguere quelli trainanti da quelli trainati. I trainanti sono le opere per le quali spetta la detrazione al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge. Gli interventi trainati, invece, per poter beneficiare del superbonus 110%, hanno bisogno di essere congiunti alle opere trainanti.
Ai fini del superbonus 110%, come detto, gli interventi trainanti hanno il duplice vantaggio di comportare l’applicazione del beneficio sia per sé che per gli interventi trainati. Sono trainanti tre tipologie di interventi:
Per ciascuno di questi interventi è previsto un limite di spesa che dipende anche dal tipo di immobile sul quale viene effettuato l’intervento stesso. È pertanto differente il limite a seconda che venga svolto su villette unifamiliari o su edifici in condominio.
L’applicazione del superbonus 110% sugli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti deve soddisfare due requisiti. Il primo è contenuto nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e riguarda gli elementi tecnici. Il secondo, invece, è la garanzia che l’intervento possa portare dei miglioramenti di due classi energetiche dell’immobile o, quanto meno, di raggiungere la classe più elevata. Il miglioramento termico deve essere attestato da un professionista abilitato che verifichi la prestazione energetica prima e dopo l’intervento.
Gli interventi trainati, che necessitano dei trainanti per poter essere riconosciuti ai fini del superbonus 110%, si distinguono in quattro categorie:
La categorie degli interventi di efficientamento energetico comprende tutti quegli interventi nei quali si va a riqualificare gli edifici e che consentono di risparmiare sul fabbisogno di energia primaria. Rientrano in questa tipologia di interventi anche quelli necessari per migliorare l’edificio dal punto di vista termico. In questo ultimo novero si elencano interventi sui pavimenti, sugli infissi delle finestre, sulle schermature solari, sulle chiusure oscuranti e interventi di coibentazione. Queste categorie di interventi sono trainati sia dall’isolamento termico che dalla sostituzione della caldaia, ma non dal sismabonus.
Nella seconda categoria degli interventi trainati rientrano quelli del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. Questi interventi sono trainati da qualsiasi intervento trainante, compreso il sismabonus. Affinché si possa beneficiare del superbonus è necessario, tuttavia, che l’energia non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo possa essere ceduta al gestore dei servizi energetici (GSE) tramite il ritiro dedicato. È da precisare che l’installazione degli impianti dell’energia fotovoltaica può avvenire o sugli edifici stessi o su strutture pertinenziali. Il superbonus 110% spetta anche per la tipologia di interventi riguardanti il sistema di accumulo integrato negli impianti fotovoltaici agevolati. L’intervento consiste nell’accumulare elettricità prodotta e di utilizzarla in un momento susseguente.
La terza categoria degli interventi trainati ai fini dell’applicazione del superbonus 110% è quella che prevede l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Tuttavia, questo intervento non è trainato dal sismabonus ma solo dagli interventi di isolamento termico o da quelli di sostituzione della caldaia. Nella detrazione sono compresi i costi iniziali per la richiesta della potenza addizionale fino a un limite di 7kW.
L’ultima categoria di interventi trainati che possono beneficiare del superbonus 110% è quella relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. Rientrano tra questi interventi:
Il requisito della gravità dell’handicap deve essere commisurato a quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La medesima agevolazione spetta anche per interventi effettuati a favore di soggetti over 65. Con le ultime modifiche, questo quarto gruppo di interventi, è trainato da qualsiasi intervento trainante e, pertanto, sia dall’isolamento termico e dalla sostituzione della caldaia che dall’adeguamento sismico, inizialmente non previsto.
Disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale. Tutte le novità 2025-2026 per i…
Bonus Assunzioni 2025 per permettere alle imprese di trovare la giusta soluzione per assumere personale…
Il decreto bollette è stato convertito in legge, ecco tutte le novità rilevanti per i…
E' online la dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I contribuenti possono accedere e verificare la…
Artigiani e commercianti arriva la riduzione contributiva per chi avvia un'attività autonoma. Ecco tutti i…
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la revoca e l'adesione al concordato preventivo…