Volontario e associato nel Codice del Terzo Settore e associazioni culturali

volontario o associato

Le associazioni culturali in Italia svolgono attività di promozione culturale a 360° e operano in diversi settori. Si è visto in precedenza che con il Codice del Terzo Settore per poter continuare a operare in regime di fiscalità agevolata dovranno  trasformarsi in APS, Associazioni di Promozione Sociale. Per queste attività sono però previsti nuovi limiti ed è importante fin da ora parlare di due importanti figure, cioè il volontario e l’associato nel Codice del Terzo Settore.

Il successo del volontariato in Italia

In Italia l’associazionismo ha un appeal molto importante questo perché risponde all’esigenza di operare nel sociale e consente di avere delle agevolazioni fiscali. In Italia ci sono oltre 340 mila istituzioni no profit (dati 2018), o di volontariato, e la maggior parte delle stesse operano al Nord. Proprio in virtù del rilevante numero delle associazioni no profit, tra cui le associazioni culturali, è nato il Codice del Terzo Settore che però ancora non è applicato in tutte le sue parti, manca infatti l’entrata in vigore della parte più importante, cioè il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’ingresso delle nuove regole è stato più volte procrastinato per dare alle associazioni, e al mondo del volontariato, in genere tempo per adeguare il proprio statuto alle nuove regole, infatti con la nuova disciplina entrano in vigore anche nuove norme, tra cui quelle inerenti i vincoli assunzionali.

I lavoratori impiegati nel terzo settore infatti superano le 800.000 unità, ma con l’applicazione del RUNTS per le associazioni che vorranno mantenere i benefici fiscali vi saranno dei limiti e le assunzioni non potranno superare il 50% del numero dei volontari e il 5% degli associati. Si tratta quindi di un doppio limite da rispettare molto importante perché, avendo un numero esiguo di volontari e associati, la possibilità di assumere professionisti che aiutino a raggiungere lo scopo e porre in essere le attività sociali sarà ridotta. Ciò potrebbe indurre delle difficoltà operative importanti, allo stesso tempo potrebbe essere una forma di incoragimento nella ricerca di volontari “specializzati”.

Se vuoi scoprire cosa cambia con l’entrata in vigore del RUNTS leggi l’articolo: Codice del Terzo Settore: cosa cambia per le associazioni culturali
Se vuoi scoprire i tratti salienti si un’associazione culturale leggi l’articolo: Cosa fa un’associazione culturale? Scopriamo insieme le caratteristiche

Volontario e associato nel Codice del Terzo Settore

Proprio in virtù di questi vincoli assunzionali è importante distinguere tra l’associato e il volontario nelle associazioni del terzo settore. Il volontario rappresenta un figura chiave nella normativa e infatti nel codice su parla di lui circa 150 volte.

Il Volontario, in particolare, è al centro del Titolo III del Codice e viene definito all’articolo 17: “una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Incompatibilità tra volontariato e rapporti di lavoro

Da questa descrizione emerge che vi è incompatibilità tra la figura del volontario e quella del dipendente, appare quindi evidente che colui che opera come volontario non può essere assunto dalla stessa associazione o svolgere incarichi dietro il pagamento di corrispettivo, neanche in qualità di professionista. Ad esempio, un volontario che svolge autonomamente attività di archeologo, non può fornire una consulenza a pagamento presso l’associazione in cui è volontario.

Appare altrettanto palese dallo stesso articolo 17 che il volontario può ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In realtà su questo punto non mancano voci critiche, infatti il comma 4 dell’articolo 17 del Codice del Terzo Settore prevede che sia possibile ottenere rimborsi fino a 150 euro mensilie non più di 10 euro al giorno, avvalendosi semplicemente dell’autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, articolo 46. Molti hanno pensato che questa possa essere una sorta di scorciatoia per dare piccole retribuzioni forfettarie, in realtà non è così perché si applicano tutti i principi e le sanzioni previste dallo stesso DPR 445/2000 per le false dichiarazioni. Si deve quindi ritenere che in realtà tale disposizione non intenda avallare l’ipotesi di rimborsi non dimostrabili, ma semplicemente semplificare le modalità di rimborso.

Diritti del volontario

Il volontario deve essere iscritto in un apposito registro tenuto dall’associazione stessa, inoltre può ricevere premi di modico valore e onorificenze.  Tra le norme che sembrano tutelare l’associato vi sono quelle che prevedono il diritto a usufruire di forme di flessibilità sull’orario di lavoro. L’associazione è obbligata anche a stipulare a tutela dei volontari un’assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

L’associato: chi è?

I volontari devono però essere tenuti distinti dagli associati, che però all’interno della associazione possono assumere anche il duplice ruolo di volontari. Gli associati sono coloro che fanno parte degli organi sociali di un’associazione, ad esempio l’assemblea, il consiglio direttivo e il presidente. Partecipano all’assemblea coloro che versano la quota sociale, ottengono quindi una tessera e coloro che fondano l’associazione stessa.

Per loro non vi è il divieto di avere rapporti di lavoro con l’associazione stessa, quindi possono essere dipendenti.

Questa differenza di trattamento tra l’associato e il volontario non è esente da critiche, infatti sono in molti a sollevare dei dubbi. In particolare viene sottolineato che il divieto vige anche al contrario e quindi impedisca di fatto a coloro che sono dipendenti dell’associazione di prestare anche attività di volontariato all’interno della stessa. In realtà l’obiettivo del legislatore è fare in modo che le associazioni di promozione culturale che operano sul territorio cerchino di avvalersi in modo prevalente di attività di volontariato e non siano trasformate in enti utilizzati per dividere gli utili avendo però una fiscalità agevolata, una sorta di cooperative con finalità mutualistiche, ma nascoste.

Di certo per vedere l’impatto definitivo delle nuove norme sul mondo dell’associazionismo sarà necessario attendere ancora qualche mese, anche se nel frattempo le associazioni sono già impegnate nella scelta della strada da percorrere per la propria associazione.