Aspettativa per ricongiungimento familiare: quando si può chiedere?

Aspettativa dipendenti pubblici: come funziona

Un dipendente del pubblico impiego può richiedere l’aspettativa per il ricongiungimento familiare con il coniuge che vive all’estero. Questa possibilità è prevista solo per i dipendenti pubblici quando il coniuge lavora all’estero ed è disciplinata dall’articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 14 settembre del 2000. L’attività del coniuge che si è trasferito è invece disciplinata dalla legge numero 26 del 1980.

Cosa avviene quando si chiede un periodo di aspettativa?

La richiesta di un periodo di aspettativa permette di allontanarsi dal proprio lavoro senza perdere la propria posizione. L’aspettativa, inoltre, può essere retribuita o non retribuita: nel caso in cui si faccia richiesta per ricongiungimento con il coniuge che vive all’estero, il periodo di allontanamento comporta il mancato versamento dello stipendio e dei contributi previdenziali.

Chi può chiedere l’aspettativa per ricongiungimento coniuge che vive all’estero?

Il CCNL prevede la possibilità per il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, “di usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni”. L’articolo aggiunge che deve verificarsi che l’ente pubblico di appartenenza “non possa destinarlo a prestare servizio o non possa trasferirlo nella stessa località in cui si trova il coniuge”.

Aspettativa per ricongiungimento familiare all’estero: retribuita o non retribuita?

Nel CCNL si fa riferimento a un’aspettativa concessa per il ricongiungimento con il coniuge che vive all’estero che, tuttavia, non è retribuita. La mancata retribuzione (e dunque il periodo stesso di aspettativa) corrisponde a tutto il lasso di tempo nel quale chi ha chiesto l’aspettativa permane all’estero. La richiesta del periodo di aspettativa va fatta al proprio ente pubblico di appartenenza.

Richiesta dipendente pubblico di ricongiungimento, il coniuge deve essere un dipendente

Il dipendenti del pubblico impiego può chiedere il periodo di aspettativa se il coniuge è un lavoratore dipendente all’estero. Infatti, secondo quanto prevede la legge numero 26 del 1980, l’aspettativa può essere concessa solo se il coniuge presti servizio all’estero “per conto di soggetti non statali”. Dunque, la possibilità che al richiedente possa essere concesso il periodo di aspettativa per ricongiungimento potrebbe avvenire, nel caso in cui il coniuge non fosse un dipendente, ad esempio solo se il coniuge aprisse un’attività all’estero e ne risultasse dipendente della stessa.

Alternativa all’aspettativa per ricongiungimento

L’alternativa all’aspettativa per il ricongiungimento familiare potrebbe essere quella per motivi familiari. Questo istituto permette un certa flessibilità, naturalmente avendone i requisiti per la richiesta. Infatti, i motivi familiari devono essere gravi e documentati, ma rispetto al ricongiungimento con il coniuge, potrebbero esserci maggiori margini di discrezionalità. Il congedo per motivi familiari può arrivare fino alla durata massima di due anni.

Aspettativa ricongiungimento coniuge: non vale per chi lavora nel settore privato

La richiesta dell’aspettativa per ricongiungersi con il coniuge che vive temporaneamente all’estero non è possibile per i lavoratori del settore privato.

Interruzione del periodo di aspettativa e ferie

Il periodo di aspettativa può essere interrotto nel momento in cui viene a mancare il motivo per il quale era stato concesso. Nel caso di ricongiungimento con familiare che vive all’estero, il divorzio, ad esempio, interrompe il periodo di aspettativa. Essendo un’aspettativa non retribuita, il ricongiungimento familiare non permette la maturazione delle ferie. In generale, le ferie non maturano nemmeno per le aspettative retribuite. Tuttavia, alcuni CCNL oppure, nel privato, il contratto tra azienda e dipendente, può prevedere condizioni di maggiore favore per il dipendente e quindi anche la maturazione delle ferie.

Come richiedere l’aspettativa?

Il periodo di aspettativa va richiesto all’ufficio del personale dell’ente (o dell’azienda) per la quale si lavori. La domanda deve essere presentata in forma scritta con i dati anagrafici, la data di assunzione, la mansione e il livello di contratto. A seguire la parte relativa alla richiesta vera e propria. La richiesta deve contenere il numero di mesi di aspettativa, la data di inizio e di fine aspettativa, e il motivo per il quale si fa richiesta.