Non c’è alcuna limitazione particolare per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, cultura e dello spettacolo che, avendo beneficiato dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo da gennaio a marzo 2021, vogliano utilizzare l’esonero dei contributi previsto dall’articolo 43 del decreto legge numero 73 del 2021.
Sulla questione è intervenuta l’Inps con la circolare numero 140 del 2021. Secondo quanto spiegato dall’Istituto previdenziale nella comunicazione, l’esonero contributivo può essere richiesto e ottenuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore usato nei primi tre mesi del 2021. Pertanto, potranno fare richiesta non solo i datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa Covid, ma anche coloro che hanno presentato richiesta per causali differenti.
Nel dettaglio, il decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021 (decreto Sostegni bis), poi convertito nella legge numero 106 del 2021, prevede al comma 1 del comma 43 che “ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.
Dunque, come descritto espressamente dall’articolo in questione, l’esonero contributivo è riconosciuto dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi da gennaio a marzo del 2021. Pertanto, nel predetto periodo, i datori di lavoro devono aver fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale.
Al beneficio dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43, possono accedere i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto uso dei trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo 2021. L’individuazione dei settori di attività richiede il richiamo ai codici Ateco corrispondenti alle diverse attività.
Il requisito fondamentale affinché l’Inps riconosca l’esonero contributivo dei datori di lavoro dei settori enunciati, dal turismo allo spettacolo, è che lo stesso, identificato dalla matricola Inps, abbia fruito di trattamenti di integrazione salariale tra gennaio e marzo scorsi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi in cui si fruisca dell’esonero siano gli stessi o meno di quelli che erano in forza durante l’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.
L’importo dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni bis è corrispondente al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei primi tre mesi del 2021. Sono esclusi i contributi Inail e i premi. Dunque per stabilire la misura dell’esonero è necessario calcolare la contribuzione datoriale che non è stata versata in rapporto al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali usufruite da gennaio a marzo 2021.
Inoltre, ai fini dell’esonero contributivo, il richiedente non deve far riferimento:
Il beneficio dell’esonero contributivo è inoltre sottoposto a ulteriori condizioni. In particolare:
L’esonero contributivo è cumulabile con altre tipologie di esoneri contributivi contemplati dalle norme vigenti. Il limite di spettanza è rappresentato dalla misura della contribuzione dovuta. È tuttavia da verificarsi che gli altri esoneri, a loro volta, non prevedano la non cumulabilità con altre misure.
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