La trasformazione delle società: come e quando è possibile

La trasformazione delle società è possibile. Il procedimento di trasformazione e gli effetti che questo genera meritano un approfondimento.

La trasformazione delle società: cos’é?

Le società possono “trasformarsi”. Possono quindi mutare il tipo, la forma giuridica della società, seguendo alcune regole. Anche se con la trasformazione non vuol dire che la società smette di essere, ma solo che ne nasce una nuova da una pre-esistente. Una continuazione della storia della società, ma che cambia la sua personalità giuridica. Ed il patrimonio, le persone che vi lavorano i mezzi spesso passano alla nuova società per continuare la loro attività. Un esempio classico è la trasformazione di società in di persone in socità di capitali, magari perché sono diventate più grandi e maggiormente apprezzate sul mercato. Ma esiste anche il procedimento opposto.

La trasformazione delle società: il procedimento

La legge continua a prescrivere cha la decisione di trasformazione debba essere adottata nelle forme e secondo le regole previste per la modifica del contratto o dello statuto. Nel caso delle società di persone, (Articolo 2500 del c.c.) il socio che non vuole dare il proprio consenso, ha comunque il diritto al recesso. Mentre nelle società di capitali la trasformazione è rimessa all’assemblea straordinaria che delibera con la maggioranza prevista.

Ad esempio nel caso di trasformazione in società di persone è richiesto il consenso dei soci che, a seguito dell’operazione, vengono ad assumere un’illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali. Se a trasformarsi in società di capitali è un consorzio, la decisione deve essere assunta dalla maggioranza assoluta dei consorziati. Mentre nelle società consortili e nelle associazioni riconosciute occorre la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo. Infine nelle fondazioni dall’autorità governativa su preposta dell’organo competente.

L’atto di trasformazione: deve variare anche lo statuto

Affinché la modifica contrattuale possa produrre gli effetti desiderati è necessario che l’atto modificato rispetti le forme e il contenuto dell’atto costitutivo dell’ente nella quale si intende trasformarsi. Infatti l’articolo 2500 del c.c. dispone che “l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relativa. Nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione“.

Naturalmente in ogni ipotesi di cambiamento, l’iscrizione al registro delle imprese, ne determina la personalità giuridica. Inoltre la decisione di trasformazione deve essere formalizzata per atto pubblico. Lo statuto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

Altre indicazioni da rispettare

Il capitale sociale deve essere non superiore al valore effettivo del patrimonio dell’ente trasformato. Inoltre se la società si trasforma da persone a capitali, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o quote ai soci o ai partecipanti.

Mentre se passano a società di capitali, le associazioni riconosciute, vale il principio della suddivisione del capitale sociale in parti uguali. Più complessa è, invece, l’ipotesi di assegnazione delle azioni a seguito di trasformazione delle fondazioni, per la quale la legge si limita a richiamare le eventuali regole espresse nei singoli atti costitutivi. Ma in mancanza si procede con le disposizioni dettate per l’ipotesi di devoluzione dei beni che residuano al termine del procedimento di liquidazione dell’ente.

Quali sono gli effetti per i soci della società

In merito agli effetti è importante il destino dei soci. Come già anticipato se la trasformazione ha luogo da una società con soci a responsabilità limitata in cui tutti i soci diventano illimitatamente responsabili, costoro assumono una responsabilità personale. Nel caso, inverso di trasformazione di società con soci a responsabilità illimitata in una società con soci a responsabilità limitata, la trasformazione non libera i soci dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima del cambiamento.

Tranne nel caso in cui i creditori sociali abbiano acconsentito alla liberazione dei soci dalla responsabilità personale. Questo consenso si presume se i creditori, che hanno ricevuto regolare comunicazione, non abbiano negato espressamente la loco adesione nel termine di 70 giorni dal ricevimento della notifica. Infine, i soci illimitatamente responsabili sono assoggettati al fallimento, anche se la trasformazione è avvenuta, se le obbligazioni precedenti non sono state soddisfatte.

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