Quando un’azienda dichiara fallimento si dice in gergo che si portano i libri in tribunale. Anche perché è proprio così visto che il fallimento è un istituto giuridico che comporta l’obbligo di consegna, presso la cancelleria del tribunale, dei libri sociali. Ovverosia, di tutte le scritture contabili e fiscali che sono obbligatorie ai sensi di legge. Per libri sociali sempre in regola, occupiamoci allora di un aspetto specifico, ovverosia quello relativo alla bollatura ed alla numerazione.
Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che la bollatura e la vidimazione dei libri sociali può essere effettuata dal notaio oppure dalla Camera di Commercio che è competente per territorio. Inoltre, ci sono i libri sociali la cui bollatura è obbligatoria, ed altri per cui è invece facoltativa.
Ed il tutto fermo restando che i libri sociali, anche quelli senza obbligo di bollatura, prima di poter essere messi in uso devono essere numerati in maniera progressiva. Così come è previsto, quando dovuto, l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Nel dettaglio, i libri sociali a bollatura ed a numerazione obbligatoria differiscono anche in base al tipo di società. Per le società per azioni e per le società cooperative, infatti, sono a bollatura ed a numerazione obbligatoria il libro dei soci, il libro delle obbligazioni ed i libri delle adunanze e delle deliberazioni di tutti gli organi sociali.
Ovverosia, le assemblee, il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, il collegio sindacale, oppure il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. E lo stesso dicasi per il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e delle assemblee degli obbligazionisti. A bollatura ed a numerazione obbligatoria, inoltre, è pure il libro sociale degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies c.c.
Per le S.R.L., invece, i libri sociali a bollatura ed a numerazione obbligatoria sono i libri delle decisioni. Ovverosia, le decisioni dei soci, le decisioni dagli amministratori e le decisioni collegio sindacale o del revisore se previsto.
Fermo restando l’obbligatorietà della numerazione, e dell’assolvimento dell’imposta di bollo quando dovuta, come sopra accennato, i libri sociali a bollatura facoltativa sono invece rappresentati dal libro degli inventari e dal libro giornale. Unitamente e tutte le altre scritture contabili per le quali, in base alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, non scatta l’obbligo della bollatura.
Per la bollatura obbligatoria, se i libri sociali sono a fogli mobili, in ogni foglio occorrerà indicare la denominazione dell‘impresa, il codice fiscale, il tipo di libro ed il numero di pagina. Se invece il libro sociale è rilegato, allora basterà intestare, con i dati sopra indicati, solo la prima pagina oppure la copertina.
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