Che differenza c’è tra pensione di invalidità e di inabilità

Prima di affrontare la differenza tra pensione di invalidità e di inabilità, è necessario fare chiarezza sulla differenza che sussiste tra invalidità civile e handicap. Ad effettuare gli accertamenti sono commissione mediche diverse.

L’invalidità civile

Può presentare domanda di invalidità civile qualsiasi persona affetta da una menomazione, anomalia o addirittura dalla perdita di una funzione o struttura, che sia sul piano fisico, fisiologico o psicologico. L’accertamento medico verifica e attesta il grado d’invalidità del soggetto che parte dal 33% fino ad arrivare alla sua totalità (100%). La percentuale d’invalidità è importante in relazione alla capacità lavorativa della persona invalida, ossia, fino a che punto il grado d’invalidità ne riduce la capacità lavorativa o lo rende incapace di svolgere qualsiasi lavoro.

L’handicap

Riconoscere lo stato dell’handicap, significa prendere in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione da cui è affetta la persona. Quest’ultima, può essere di natura fisica, sensoriale o psicologica. Una situazione di handicap grave può anche non dare luogo un 100% di invalidità, sebbene limiti molto la capacità d’inserimento sociale. La persona portatrice di grave handicap può anche non corrispondere ad una riconosciuta invalidità civile.

Differenze tra pensione di invalidità e inabilità

In materia previdenziale, esistono dei distinguo tra pensione di invalidità e pensione di inabilità. Vediamo quali sono, premettendo che entrambe richiedono un’anzianità minima contributiva.

Pensione di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (legato ai contributi versati) spetta al lavoratore che ha subito una perdita di due terzi della propria capacità lavorativa a causa di un’infermità mentale o fisica che determini una riduzione pari ad almeno il 66,66%.

Oltre al requisito sanitario, si deve tenere presente il requisito contributivo che corrisponde ad almeno cinque anni di contribuzione maturata, di cui almeno tre nei 5 anni precedenti la domanda. L’assegno di invalidità consente la prosecuzione dell’attività lavorativa, il cui calcolo si basa sulle stesse regole dell’ottenimento della pensione di vecchiaia e tiene conto, dunque, del bonus contributivo.

Solitamente, l’assegno ordinario di invalidità è inferiore a quello della pensione di inabilità, in quanto, come vedremo, non è previsto il bonus contributivo, di conseguenza, soprattutto rispetto ai lavoratori più giovani.

L’assegno di invalidità viene ridotto a seconda dei redditi da lavoro presenti, inoltre, non è reversibile ai superstiti né cumulabile con la rendita INAIL.

Pensione di inabilità

La prestazione previdenziale (pensione di inabilità) è riconosciuta solamente in caso di assoluta e permanente possibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro dovuta a infermità, difetti mentali o fisici.

Per inoltrare la domanda di pensione di inabilità, il richiedente deve aver versato almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. A differenza di chi percepisce l’assegno ordinario d’invalidità, l’inabile che vuole percepire la pensione deve cessare qualsiasi attività lavorativa a prescindere dalla sua natura (autonoma o dipendente).

Per il calcolo della pensione di inabilità vengono seguite le stesse regole della pensione di vecchiaia. Tuttavia, l’importo dell’assegno previdenziale è calcolato con il sistema misto oppure con il metodo integralmente contributivo, in base all’anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995.

Agli anni di contributi versati, viene aggiunto il bonus contributivo relativo agli anni che intercorrono tra la data della domanda e la data del compimento del 60° anno di età (donne e uomini) entro il tetto massimo di 40 anni di contributi.

La pensione di inabilità a differenza di quella di invalidità è reversibile ai superstiti, ma, come l’altra, non è compatibile con la rendita INAIL.

Differenza pensione di invalidità e inabilità in breve

Per quanto concerne il requisito sanitario, chi fruisce dell’assegno ordinario di invalidità deve aver perso almeno due terzi della propria capacità lavorativa. Chi ottiene la pensione di inabilità ha subito una perdita totale e permanente per lo svolgimento di qualunque tipo di attività lavorativa.

Il requisito contributivo è uguale per entrambi (5 anni di contributi maturati di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la richiesta).

Il calcolo per la pensione di invalidità è basata sui contributi effettivamente versati, l’assegno di inabilità è maggiorato figurativamente dei contributi mancanti al sessantesimo anno di età.

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Carmine Orlando

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