Le donazioni in natura rappresentano sempre più un fenomeno sentito dalle imprese. Si tratta di erogazioni in natura che vanno a favore degli enti non profit. Tuttavia, è interessante seguire la normativa per quanto riguarda i costi deducibili, l’applicazione dell’Iva e la tassazione sui redditi. Inoltre, le donazioni in natura si possono elargire solo su un paniere di beni ben definito dalla normativa e verso enti identificati.
La disciplina di riferimento è la legge numero 166 del 2016 (legge “Antisprechi”). All’articolo 16, contente disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, si legge che “le cessioni previste dall’articolo 10, 1° comma, numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari“.
Lo stesso articolo disciplina anche i casi in cui la comunicazione all’amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza non deve essere fatta nel caso di cessioni in natura di beni. Infatti, precisa il comma 1, “la comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione”.
La stessa legge 166 permette alle imprese che offrano cessioni in natura di beni di non scontare l’Iva. In tal caso, la donazione è esente per i beni merce che sono donati a enti pubblici, alle associazioni riconosciute, alle fondazioni con finalità assistenziali. Rimane valida, tuttavia, la detrazione dell’imposta per le operazioni di acquisto dei beni successivamente dati in donazione. Dal punto di vista della tassazione diretta, la cessione gratuita di beni non genera alcun ricavo tassabile. In tal caso, infatti, i beni non si considerano destinati a obiettivi estranei all’esercizio dell’impresa. È tuttavia consentito di beneficiare della deducibilità per intero del costo di acquisto dei beni.
L’articolo 83 del Codice del Terzo settore disciplina la possibilità della deducibilità, fino al 10%, del reddito complessivo in presenza di beni ceduti gratuitamente. Ma occorre distinguere se i beni ceduti sono strumentali oppure merci. Nel caso dei beni strumentali, la deducibilità è applicabile sul costo residuo del bene che non sia stato già ammortizzato. Per le merci, invece, la deducibilità opera prendendo a riferimento il minor valore tra il valore normale e quello che si attribuisce alle rimanenze.
Un occhio di riguardo deve essere posto per gli enti verso i quali si possono fare donazioni in natura. Infatti, la legge prescrive che i beneficiari delle donazioni possono essere sia gli enti pubblici che non profit. Sono inclusi tra i destinatari delle donazioni anche tutti gli enti del Terzo settore (Ets) purché siano iscritti al Registro unico. Sono altresì inclusi tra i beneficiari le cooperative sociali e le imprese sociali che sono costituite nella forma societaria.
Riguardo ai beni che possono essere donati in natura è importante porre particolare attenzione al paniere individuato dalla legge. Rientrano tra i beni:
Particolare specificità riguarda la donazione di beni alimentari per la disciplina alla quale sono sottoposti. Infatti, la cessione gratuita di alimenti può riguardare i beni invenduti per i seguenti motivi:
In tutti gli altri casi, sono le aziende a decidere se cedere gratuitamente i beni che reputano non più idonei alla commercializzazione. O, comunque, procedere alla donazione dei beni che non si ha più intenzione di immettere nel mercato.
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