DPI: i Dispositivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

DPI

I DPI sono i dispositivi di Protezione Individuale e il datore di lavoro è obbligato a fornirli ai suoi dipendenti. Vedremo in questa guida che vi sono specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro, anticipiamo già da ora che degli obblighi sono anche a carico dei lavoratori, gli stessi saranno trattati a breve.

Cosa sono i DPI e loro classificazione

I Dispositivi di Protezione Individuale sono dei presidi il cui obiettivo è aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, devono essere indossati quando attraverso l’uso di dispositivi di protezione collettiva non è possibile eliminare o ridurre sufficientemente i rischi per la salute dei dipendenti/collaboratori. Sono di diversa natura e specie, ad esempio per chi lavora in altezza o dove vi è il pericolo di caduta di oggetti dall’alto, deve essere utilizzato il casco di protezione, mentre dispositivi per la protezione delle vie respiratorie devono essere usati quando si lavoro con agenti chimici.

I DPI sono classificati tenendo in considerazione le “aree” da proteggere. Sono disponibili DPI per :

  • protezione udito;
  • tutela delle vie respiratorie (polvere, agenti chimici);
  • protezione occhi e viso;
  • piedi, gambe, mani, braccia, pelle, tronco e addome.

In base al decreto legislativo 81 del 2008 devono essere scelti dal datore di lavoro tenendo in considerazione le peculiarità dell’attività che viene svolta e all’ambiente di lavoro, ad esempio se l’attività svolta genera polvere è assolutamente necessario avere una protezione delle vie aeree. Un’altra caratteristica richiesta è la compatibilità tra i vari dispositivi da utilizzare, nel caso concreto può capitare che in una determinata mansione o luogo di lavoro sia necessario indossare due o più dispositivi, gli stessi devono avere caratteristiche tali da non annullare uno l’effetto positivo dell’altro. Infine, i dispositivi devono essere facili da togliere in caso di pericolo.

DPI: classificazione in base al rischio

I DPI sono classificati in base all’entità del rischio da cui devono proteggere. Per il rischio lieve si utilizzano dispositivi di prima categoria, si tratta ad esempio di guanti da giardinaggio, occhiali di protezione per lavori di giardinaggio, questi sono certificati direttamente dal produttore.
I DPI di seconda categoria sono diretti a proteggere da un rischio classificato come significativo, ad esempio ci sono gli occhiali di protezione, in questo caso la conformità alle norme CE deve essere certificata non dal produttore, ma da un organismo di controllo indipendente.

Infine, ci sono i DPI di terza categoria atti a proteggere da danni gravi e permanenti alla salute e dal rischio morte, ad esempio rientrano in questa categoria le protezioni previste per gli addetti al recupero e smaltimento amianto. Anche in questo caso la certificazione del rispetto dei criteri previsti dalle norme UE è affidata a un organismo di controllo autorizzato. Per l’utilizzo di questi Dispositivi di Protezione Individuale deve essere previsto uno specifico addestramento per gli utilizzatori, anche questo è a carico del datore di lavoro.

Disposistivi di Protezione Individuale e obblighi del datore di lavoro

I dispositivi di protezione individuale sono a carico del datore di lavoro (articolo 18 decreto legislativo 81 del 2008) che deve fornire prodotti che abbiano il marchio CE e siano conformi alle normative specifiche previste. Ad esempio per la scelta dei dispositivi di protezione auricolare vige la normativa ENI EN 458:2016, per le vie respiratorie c’è la disciplina UNI EN 529 del 2006.

Le normative non solo stabiliscono i criteri di scelta dei vari DPI, ma indicano anche come devono essere curati in modo che possano mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche e l’efficienza. Inoltre sono previste date di scadenza dei dispositivi stessi.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca DPI, oppure li fornisca ma gli stessi non rispettano le normative, naturalmente incorre in reati e in sanzioni e questo indipendentemente dal fatto che avvenga o meno un sinistro, infatti se dovessero esservi controlli sul luogo di lavoro e dovesse emergere che i dipendenti/collaboratori hanno dispositivi non a norma, comunque viene applicata la sanzione. La normativa prevede in questi casi l’ammenda da un minimo di 1.500 euro e un massimo di 6.000 euro e l’arresto da 2 a 4 mesi.

Competenze del datore di lavoro in merito ai DPI

L’articolo 77 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce quali sono gli obblighi del datore di lavoro in riferimento ai DPI. In particolare è tenuto non solo a fornirli nel rispetto delle normative, ma anche a:

  • individuare le situazioni in cui i DPI devono essere utilizzati ( ad esempio può essere necessario usarli solo nello svolgimento di determinate operazioni e non per tutta la durata della giornata lavorativa);
  • controllare che gli stessi siano efficienti assicurando al riparazione laddove necessaria;
  • informare i lavoratori sul corretto uso dei DPI, dei rischi che devono evitare/ridurre e addestrare i dipendenti al corretto uso degli stessi.

Quando devono essere usati i Disposuitivi di Protezione Individuale

Per i dipendenti si possono verificare due situazioni, cioè quella in cui i DPI debbano essere utilizzati solo se altre misure di contenimento del rischio non sono sufficienti e quella in cui in realtà è sempre necessario utilizzarli. I settori dove è sempre necessario avere Dispositivi di Protezione individuale sono:

Lavori edili e per ponti, operazioni eseguite nelle vicinanze di particolari macchinari ad esempio escavatori e gru.Devono sempre utilizzati nei lavori per realizzazione di pozzi, fondazioni, cave di pietra, lavori sotterranei, lavori con esplosivi, lavori di smantellamento e demolizioni.

I DPI sono solo una delle misure per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro, per conoscere il complesso delle attività che il datore di lavoro deve svolgere, leggi le guide:

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del medico competente

Sicurezza sul luogo di lavoro: la figura del RSPP