Forme di risparmio per minori: quando interviene il giudice tutelare?

forme di risparmio per minori

Molti genitori hanno l’esigenza, o il desiderio, di prevedere forme di risparmio per minori, ad esempio per il futuro percorso universitario o per garantire un gruzzolo per l’acquisto di una casa. In tutti questi casi si possono scegliere forme di risparmio per minori specifiche, ma ci sono dei limiti e dei vincoli da rispettare. Ora cercheremo di capire quali.

Limiti alla responsabilità genitoriale inerente forme di risparmio per minori

Il diritto pone particolare attenzione ai minori di età, questi generalmente non hanno capacità di agire, sono limitati i casi di emancipazione del minore, e di conseguenza non possono stipulare atti, non possono acquistare buoni, aprire conti, fare degli investimenti. Al loro posto devono farlo i genitori che godono della responsabilità genitoriale oppure il tutore. Allo stesso tempo il legislatore non ha voluto dare potere indiscusso a questi soggetti perché non sempre sono in grado di fare scelte che siano favorevoli agli interessi dei minori stessi. Di conseguenza sono previsti degli atti che i genitori possono compiere liberamente e altri che invece necessitano di un autorizzazione del giudice tutelare che rilascia la stessa solo nel caso in cui ravvisi che l’atto che i genitori/tutori stanno per compiere sia favorevole agli interessi dei minori.

Come intestare risparmi ai minori

Fatta questa premessa possiamo parlare di forme di risparmio intestate a minori. Abbiamo già parlato dei Buoni Fruttiferi Postali intestati a minori, ora parliamo di altri atti. Tra questi vi sono i conti deposito o libretti di risparmio postali intestati a minori. Queste forme di risparmio hanno rendimenti non particolarmente elevate e si tratta di forme di risparmio garantite dalla Cassa Depositi e Prestiti nel caso dei libretti postali e dalla Fondo Interbancario per il conto deposito presso banche. Trattandosi di forme di investimento non rischiose, per l’apertura del libretto di risparmio /conto deposito non è necessario avere l’autorizzazione del giudice tutelare. In alcuni casi però, se gli importi che si vogliono versare sono particolarmente elevati, la banca potrebbe trovare maggiore sicurezza nell’ottenere un’autorizzazione. Se ciò dovesse accadere, prima di procedere sarà necessario rivolgersi al tribunale del luogo di residenza del minore.

Ci si potrebbe chiedere quale sia la differenza tra le due tipologie di atto, la stessa è molto semplice, infatti l’apertura di conti deposito con somme di piccola o media entità sono considerati atti di ordinaria amministrazione, tanto più che i fondi appartengono ai genitori che ne dispongono in favore dei figli e che di conseguenza non possono danneggiarli. Quando le somme sono però elevate si configura l’ipotesi di una donazione e quindi atti di straordinaria amministrazione per cui necessita l’autorizzazione. Siccome nel nostro ordinamento non è chiaro il limite tra donazione di modico valore (per cui non c’è bisogno di atto pubblico e formalità varie) e donazione vera e propria, non vi sono regole fisse e le politiche bancarie potrebbero essere più o meno restrittive.

Quando è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare?

L’autorizzazione del giudice tutelare è invece sempre necessaria nel caso in cui prima del compimento del 18° anno di età del bambino, si volessero utilizzare le somme di denaro. Il giudice concede l’autorizzazione nel caso in cui l’atto di disposizione di denaro risponda alle esigenze dei minori. Ad esempio nel caso in cui si sia necessità di pagare particolari cure mediche al bambino. In questi casi si parla anche di vincolo pupillare che cade solo al compimento del 18° anno di vita del bambino.

Le banche inoltre offrono anche altri strumenti peculiari, ad esempio ci sono conti corrente dedicati a minori che però abbiano già compito 12 anni di età, in questo caso viene riconosciuta una piccola autonomia di utilizzo del fondi. Si tratta di particolari strumenti nati per aiutare i piccoli nella gestione dei risparmi, della paghetta. Questi strumenti rispondono anche alla necessità di offrire agli adolescenti degli strumenti di pagamento sicuri e alternativi al contante. Tali conti sono assimilati a denaro corrente e hanno dei limiti di prelievo giornalieri e mensili, sono perfetti da utilizzare soprattutto in caso di gite, viaggi di istruzione, i primi viaggi.

Un esempio di tali strumenti sono i piani di Poste Italiane che prevedono il libretto di risparmio Io Cresco per i bambini da 0 a 12 anni; Io Conosco per i bambini da 12 a 14 anni e con la possibilità di una moderata attività di prelievo da parte dei minori e Io Capisco per gli adolescenti da 14 anni. Il passaggio da una fascia all’altra è automatico.

Investimenti di risparmi di proprietà del minore

Diverso ancora è il caso dei risparmi di proprietà dei minori, in questo caso infatti l’autorizzazione del giudice tutelare è sempre necessaria. Ad esempio il nonno muore lasciando un patrimonio in denaro al nipote di 4 anni, a questo punto i genitori esercenti la reponsabilità genitoriale devono provvedere alla gestione di questi risparmi.

In tal caso se il genitore pensa di investirli in una polizza assicurativa, oppure in un conto deposito deve prima chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare che deve determinare se tale forma di investimento è conveniente per il minore. Questo in base all’articolo 372 del codice civile che stabilisce che per poter investire i beni del minore in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per l’acquisto di immobili, per depositi fruttiferi, in obbligazioni o mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato patrimoniale è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta a ben vedere di investimenti senza particolari rischi di perdita di capitali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che in casi particolari il giudice tutelare può anche autorizzare investimenti diversi rispetto a quelli ora visti. La formula del comma 4 è abbastanza ampia, ma si deve ritenere che comunque deve motivare la scelta di autorizzare l’investimento in strumenti diversi e che comunque tale investimento deve rispondere a un’esigenza del minore.

Per un’ampia disamina su come comportarsi quando i minori risultano proprietari di beni, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita di beni di minori: come ci si deve comportare?