Il lavoro a chiamata, o intermittente, è una particolare forma contrattuale che prevede la possibilità di chiamare un lavoratore solo al momento del bisogno. E’ caratterizzato da una disciplina generale che prevede dei limiti e una disciplina specifica in deroga a tali limiti, la disciplina specifica si applica a determinati settori, in questo caso ci concentreremo sul lavoro a chiamata in agricoltura, proprio perché vi sono delle peculiarità contrattuali relative a determinate mansioni che si svolgono nel settore agricolo.
Tale tipologia contrattuale anche conosciuta come lavoro intermittente, o job on call (in realtà la fattispecie è abbastanza datata e quindi il termine in italiano è ben rispondente alle peculiarità del contratto) è tipico di quelle aziende in cui vi sono esigenze specifiche in determinati periodi dell’anno, ad esempio in agricoltura il fabbisogno di manodopera aumenta nel periodo della raccolta, questa infatti deve essere svolta in modo celere e quindi è necessario avere molti operai. Il lavoro a chiamata, in agricoltura e negli altri settori, può svolgersi con due tipologie contrattuali, cioè con indennità di chiamata (o con obbligo di rispondere alla chiamata) o senza indennità di disponibilità.
Il contratto con obbligo di rispondere alla chiamata è attivato dai datori di lavoro quando vogliono avere la certezza che in caso di bisogno il lavoratore è pronto a prendere servizio. Coloro che hanno un contratto con indennità di disponibilità sono maggiormente tutelati, in quanto ricevono un compenso anche se non vengono chiamati a lavorare. Il compenso previsto non può essere inferiore rispetto al 20% della retribuzione minima fissata dal Ccnl relativo al settore in cui opera il lavoratore con contratto a chiamata. Sull’indennità di disponibilità vengono corrisposti anche i contributi previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore che stipula tale contratto, in caso di malattia, infortunio o impossibilità di dare la disponibilità per determinati periodi, deve darne comunicazione al datore di lavoro immediatamente e deve specificare anche la durata della indisponibilità. Per questi periodi non viene corrisposta l’indennità di disponibilità. Se il lavoratore omette questa comunicazione, magari facendo affidamento sul fatto che in questo periodo potrebbe non essere chiamato e quindi intascando comunque le somme previste, perde il diritto all’indennità di disponibilità per ulteriori 15 giorni. Il rifiuto ingiustificato alla chiamata invece può avere come conseguenza il licenziamento per giusta causa.
Nel caso di contratto a chiamata o intermittente senza indennità di disponibilità, vi sono minori obblighi per il lavoratore che non è obbligato a rispondere alla chiamata.
Questi i tratti generali, ora possiamo vedere i limiti: Il nostro legislatore non apprezza particolarmente il lavoro a chiamata in quanto costringe a una precarietà perenne, d’altronde questo contratto è poco apprezzato anche dai lavoratori, mentre i datori di lavoro lo preferiscono senza indennità di disponibilità. L’insieme di tali caratteristiche ha fatto in modo che siano previsti dei limiti, i primi sono inerenti l’età quindi il contratto può essere stipulato per:
Oltre al limite anagrafico vi è un limite legato alla quantità di lavoro, infatti non si possono maturare più di 400 giornate lavorative nell’arco di un triennio con lo stesso datore di lavoro. Superato tale limite il contratto viene trasformato in lavoro a tempo indeterminato.
Nel contratto di lavoro a chiamata è previsto che sia indicato anche il termine di preavviso, cioè il lavoratore deve essere avvisato entro un congruo termine della necessità della sua presenza sul luogo di lavoro. Naturalmente il contratto deve indicare anche il luogo di lavoro, le mansioni da svolgere, deve chiarire se si intende con obbligo di risposta o senza obbligo di risposta, la retribuzione e l’indennità (eventuale) che deve essere corrisposta al lavoratore.
Ci sono dei settori in cui si applicano deroghe a queste regole generali e alcuni sono inerenti proprio alle aziende agricole.
I casi in cui è possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata in deroga ai criteri prima visti sono previsti nel regio decreto 2657 del 1923 che ancora oggi disciplina la materia e sono:
Da questa disamina emerge che le aziende agricole addette a questi reparti possono utilizzare il contratto di lavoro a chiamata in agricoltura anche in deroga ai limiti anagrafici visti, però solo per lo svolgimento delle mansioni viste, mentre le altre aziende agricole devono rispettare i limiti generali. Non ci sono mai deroghe alla regola generali per quanto riguarda il divieto di utilizzare i lavoratori intermittenti per oltre 400 giornate lavorative nell’arco del triennio in favore dello stesso datore di lavoro.
I lavoratori agricoli intermittenti non possono essere mai utilizzati per:
Per conoscere gli altri contratti utilizzabili per lavori di breve durata in agricoltura, leggi l’articolo: Assunzioni in agricoltura per brevi periodi: come fare i lavori stagionali
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