Aziende: come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi

documento valutazione rischi

Il DVR o Documento Valutazione Rischi, è previsto dal decreto legislativo 81 del 2008 ed è obbligatorio in tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente o comunque un addetto ulteriore rispetto all’imprenditore, anche se trattasi di un socio. Il DVR deve essere conservato in azienda. L’unica eccezione prevista riguarda le imprese familiari che invece sono sottoposte alla disciplina  del codice civile.

Chi redige il Documento di Valutazione Rischi

L’articolo 17 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la redazione del Documento di Valutazione Rischi spetta al datore di lavoro e si tratta di un’attività che questi non può delegare ad altri soggetti, anche se è tenuto a sentire il medico competente, in tutti i casi in cui esso deve essere nominato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del RLS, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. Ricordiamo che in alcuni casi il ruolo di RSPP può essere svolto dallo stesso datore di lavoro. Il datore di lavoro per la redazione del DVR può però consultare un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il DVR una volta redatto, deve essere consegnato anche al RSPP e al RLS per conoscenza.

L’obiettivo del Documento di Valutazione Rischi è individuare i potenziali rischi per la salute e l’incolumità delle persone che possono derivare dall’attività svolta in azienda e indicare le misure idonee a prevenire e ridurre i rischi stessi. Infatti in seguito alla redazione del documento devono essere predisposte le misure di sicurezza volte a prevenire il rischio stesso.

Come procedere alla redazione del DVR

La redazione del Documento di Valutazione Rischi deve seguire delle direttive molto precise, infatti non deve trattarsi di un testo generico, ma di un testato specifico.

In primo luogo si parte da un’anagrafica dell’azienda in cui deve essere indicato anche l’organigramma coinvolto nella gestione della sicurezza e quindi medico competente, RSPP, RLS, dirigenti e preposti.

Una parte molto rilevante è la descrizione del luogo di lavoro e delle strumentazioni adottate tra cui tipologie di impianti, materiali utilizzati, rischio chimico e tutto ciò che può generare un potenziale rischio.

Il secondo passo è identificare le mansioni che sono svolte in azienda e in relazione ad ognuna di essa devono essere individuati anche i potenziali rischi a cui gli addetti sono esposti. Ad esempio il rischio chimico, rischio inalazione sostanze, vibrazioni, rumori, campi elettromagnetici (CEM), radiazioni ottiche artificiali (ROA), rischi connessi alla Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), rischi derivanti dall’esposizione a video terminali (VDT) e tutti gli altri rischi presenti in azienda.

Per una maggiore praticità e chiarezza, i rischi dovrebbero essere elencati partendo da quello di maggiore rilevanza a quello che invece ha meno probabilità di avvenire e allo stesso tempo comporta minori disagi.

Misure di prevenzione per ridurre i rischi

Una volta delineati tutti i potenziali rischi, all’interno del DVR devono essere indicate anche tutte le misure di prevenzione adottate per evitare che gli stessi divengano reali e che possano esservi dei sinistri sul luogo di lavoro. Ad esempio devono essere indicati i corsi di formazione a cui si intendono sottoporre i vari dipendenti/addetti, la periodicità degli aggiornamenti, deve essere indicato il piano di visite da parte del medico competente e la cadenza delle visite.

Devono essere delineati i dispositivi di protezione collettivi e individuali che sono stati adottati e che si intendono adottare. Questa parte del documento dovrebbe essere speculare rispetto alla parte in cui sono individuati i rischi, ad esempio se vi sono rischi correlati all’uso di sostanze chimiche, devono essere indicate tutte le misure che si intendono adottare per limitare i danni, ad esempio mascherine di protezione per occhi, naso e gola, programmi di aerazione dei locali, protocolli di conservazione dei vari materiali.

Per una redazione facilitata del Documento di Valutazione dei Rischi, sono disponibili modelli standard, ma il loro uso non sempre è consigliabile, in quanto ogni azienda ha delle specificità che possono rendere i modelli standard poco efficienti. Gli stessi possono comunque essere presi come misura di riferimento.

I termini dell’adozione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività, ma non basta, infatti è necessario che lo stesso sia aggiornato. Il Documento di Valutazione dei Rischi non ha una scadenza, quindi potenzialmente è possibile redigerlo al momento dell’apertura dell’attività e può restare valido nel tempo fino alla chiusura della stessa. Nella realtà però nel tempo cambiano processi produttivi, vengono introdotte nuove strumentazioni e nuove macchine, cambia il modo di lavorare e di conseguenza è necessario aggiornare il DVR. La normativa stabilisce che l’aggiornamento deve essere effettuato ogni qual volta ci siano modifiche inerenti:

  • il processo produttivo ( ad esempio c’è un nuovo protocollo di lavoro);
  • l’acquisto di un nuovo macchinario che quindi può portare nuove rischi in azienda;
  • l’aggiornamento deve esserre disposto nel caso in cui in azienda vengano affidate nuove mansioni che comportino nuovi o diversi rischi;
  • nuova organizzazione del lavoro (ad esempio viene introdotto il turno notturno che ha rischi specifici);
  • infine, il DVR deve essere aggiornato quando ci sono scadenze specifiche, ad esempio per i rischi specifici come rumore e vibrazioni.

Sanzioni per la mancata adozione/aggiornamento

Il DVR oltre ad essere consegnato, come visto prima, al medico competente, RSPP e RLS deve essere sempre disponibile in sede e a richiesta fatto ispezionare dal personale di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco .

La mancata adozione del DVR espone il datore di lavoro al rischio di sanzioni, in particolare è prevista un’ammenda da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro, pena detentiva fino a 8 mesi. In caso di reiterazione del comportamento, quindi nel caso in cui in seguito a una prima sanzione non sia disposto il DVR o il suo aggiornamento nel caso in cui lo stesso sia richiesto, sarà possibile attuare la sospensione dell’attività di impresa.

Per conoscere l’impianto generale del sistema di sicurezza sul luogo di lavoro, leggi la guida: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda