Il coordinatore per la sicurezza è un professionista che opera esclusivamente sui cantieri edili, ecco le sue funzioni e i requisiti.
I cantieri edili, mobili o temporanei, sono luoghi di lavoro molto particolari infatti qui il rischio di malattie professionali legate all’uso di determinati strumenti che producono rumori e vibrazioni e di sostanze che possono essere inalate, è elevato. Inoltre in cantiere vi è anche il rischio di infortuni che spesso sono di rilevante entità. Le note dell’INAIL sottolineano una riduzione degli stessi negli ultimi anni, ma i dati restano comunque preoccupanti anche perché devono essere confrontati con la riduzione delle giornate lavorative a causa dei vari lock down.
Proprio in ragione della maggiore incidenza degli infortuni e delle malattie professionali in questo settore, rispetto ad altre tipologie di attività sono previsti degli accorgimenti diversi ed ulteriori. Tra questi vi è senz’altro la figura del coordinatore per la sicurezza.
Il coordinatore per la sicurezza è una figura, prevista dal decreto Legislativo 81 del 2008, obbligatoria nei cantieri edili e deve avere una formazione professionale specifica. I requisiti professionali sono indicati nell’articolo 98 del TUSL, deve essere in possesso di un titolo attinente al settore, ad esempio un diploma da geometra o da perito tecnico, una laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agraria.
Deve seguire inoltre un corso specifico, della durata di almeno 120 ore, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ed effettuare aggiornamenti costanti. Gli aggiornamenti hanno cadenza quinquennale e durata minima di 40 ore. Si può notare fin da subito che rispetto al Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP) i requisiti professionali sono diversi, infatti questi deve avere un diploma di scuola secondaria con qualunque indirizzo e seguire un corso specifico.
Il coordinatore per la sicurezza svolge due funzioni specifiche, in primo luogo in fase di progettazione dei lavori si occupa della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, mentre in fase di esecuzione dei lavori deve controllare l’andamento dei lavori e in particolare verifica che siano adottate tutte le misure per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
Nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese devono essere valutati anche i potenziali rischi provenienti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Tra i compiti del coordinatore vi è anche la predisposizione del fascicolo dell’opera che contiene le informazioni sui rischi per i lavori siccessivi alla realizzazione dell’opera.
Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del piano di sicurezza e coordinamento, leggi l’articolo: Sicurezza e lavoro: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
La nomina del coordinatore per la sicurezza spetta al committente dei lavori o al responsabile dei lavori. Il ruolo del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere affidato allo stesso soggetto o a soggetti diversi.
Il ruolo per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è molto importante perché deve:
Nel caso in cui ravvisi urgenza e pericolo grave può da solo sospendere i lavori, cioè senza passare per la fase della proposta.
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