Piano operativo per la sicurezza: quali imprese devono redigerlo?

piano operativo per la sicurezza

Se sei un’impresa i cui addetti lavorano fuori dall’azienda hai l’obbligo di redigere il POS, Piano Operativo per la Sicurezza, previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i suoi contenuti.

Chi è obbligato ad avere il Piano Operativo per la Sicurezza

Devono redigere il POS le ditte che operano attraverso cantieri esterni e mobili, si tratta in particolare delle imprese edili o  che eseguono lavori di ingegneria. L’obbligatorietà del Piano Operativo per la Sicurezza era già prevista nel decreto legislativo 626 del 1994, oggi invece è disciplinato dall’articolo 89 del decreto 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) che rimanda all’allegato XV per delineare i contenuti obbligatori di questo importante documento.

La prima cosa da fare è delineare cosa si intende per cantiere mobile: si ritiene tale ogni spazio esterno rispetto alla sede dell’impresa in cui si svolgono lavori di edilizia o di ingegneria civile. Il POS deve essere redatto anche da eventuali imprese che lavorano in subappalto, in questo caso quindi se in cantiere ci sono addetti dell’impresa principale e quelli dell’impresa in subappalto sarà necessario avere due documenti. Il lavoratore autonomo che non si avvale della collaborazione altrui, non ha obbligo di POS.

Nel caso in cui il cantiere mobile o esterno sia gestito da un’impresa pubblica, il POS viene sostituito dal PSS (Piano Sostitutivo per la Sicurezza) i contenuti in realtà non sono divergenti.

Come redigere il POS

Si è visto quali imprese sono obbligate ad avere il Piano, ora vedremo in concreto cosa è necessario inserire in esso.

L’allegato XV al D.lgs 81/2008 (TUSL) sottolinea che per redigere in modo corretto il POS è necessario indicare:

  • i dati identificativi dell’impresa, nome del datore di lavoro, numero di telefono, sede legale e uffici del cantiere;
  • le attività svolte in cantiere (intonaci, scarriolatura materiali sciolti, realizzazione tetti, ponteggi…) e dei lavoratori subaffidatari;
  • il nominativo del medico competente ( questo va nominato solo nei casi in cui è necessario organizzare il servizio di sorveglianza obbligatoria, cioè i lavori comportano rischi specifici, ad esempio in caso di vibrazioni, rumori);
  • il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • nominativo del responsabile del servizio antincendio ed evacuazione, gestione delle emergenze in cantiere e pronto soccorso;
  • generalità del direttore tecnico e del capo cantiere;
  • nel POS deve essere indicato il numero e le qualifiche delle persone che sono destinate a essere in cantiere e le mansioni che gli stessi devono svolgere, in questo modo è possibile individuare in modo preciso anche i rischi;
  • Il piano deve inoltre indicare i macchinari, le strumentazioni, i ponteggi e tutti gli altri elementi presenti in cantiere che possono generare pericoli di particolare entità per i lavoratori;
  • devono altresì essere indicate le sostanze presenti in cantiere che potrebbero essere dannose, ad esempio nel caso in cui sia presente calce o altri materiali che possono risultare potenzialmente dannosi se non usati nel modo giusto.
  • deve fornire un elenco dei dispositivi di sicurezza forniti e gli altri dispositivi e protocolli utilizzati al fine di prevenire infortuni e danni alla salute, l’indicazione di tali misure deve essere correlata all’indicazione dei rischi presenti in cantiere;
  • il POS deve indicare i percorsi di formazione e informazione forniti a coloro che occupano il cantiere.

Ulteriori informazioni sul Piano Operativo per la Sicurezza

Può capitare che una stessa impresa edile o ditta che esegue lavori di ingegneria abbia diversi cantieri esterni rispetto alla sede, in questi casi la normativa prescrive che per ogni cantiere deve essere predisposto un POS, naturalmente non può trattarsi di un documento fotocopia in quanto nella maggior parte dei casi i lavori che si eseguono nei vari cantieri non sono identici e di conseguenza per ognuno devono essere date le giuste indicazioni inerenti mansioni svolte, rischi connessi e misure preventive. Inoltre è molto probabile che per ogni cantiere siano diversi gli “attori”, cioè il RSPP e gli altri soggetti che hanno incarichi inerenti la sicurezza.

Anche in questo caso, come in quello del Documento di Valutazione Rischi, l’obbligo della predisposizione del POS ricade sul datore di lavoro.

Per chi vuole redigere correttamente il POS è possibile richiedere il decreto interministeriale 9 settembre 2014 in cui è presente un modulo da compilare per avere un Piano a norma.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnato dal datore di lavoro al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori almeno 15 giorni prima l’inizio dell’esecuzione dei lavori, nel caso in cui si tratti di un’impresa in subappalto, il POS deve essere consegnato da questa all’impresa affidataria almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, che a sua volta deve consegnare il POS al coordinatore.

In caso di mancata adozione del POS è prevista l’applicazione di sanzioni da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro, a questi si aggiunge la pena detentiva di durata fino a 8 mesi. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il POS sia stato redatto, ma non contenga tutte le informazioni necessarie.