I minori, come già visto in precedenza, possono ereditare dei beni, sia a titolo di successione testamentaria sia in caso di successione senza testamento. Quando si tratta di beni di facile gestione, tutto è più semplice, mentre possono esservi difficoltà nel caso in cui si tratti di un’attività commerciale, un’azienda. Ecco cosa succede quando un minore eredita un’azienda.
La legge prevede che quando è necessario gestire beni dei minori, chi esercita la responsabilità genitoriale o i tutori devono occuparsi dell’ordinaria amministrazione, questa è inerente gli atti che non possono mettere a rischio il patrimonio del minore. Nel caso in cui invece gli atti possano mettere a rischio il suo patrimonio, i genitori per poter agire hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare.
L’articolo 320 del codice civile in modo esplicito afferma che l’accettazione dell’eredità fa parte degli atti di straordinaria amministrazione. Da ciò discende la prima conseguenza, cioè il minore per poter ereditare un’azienda deve ottenere l’autorizzazione del tribunale previo parere del giudice tutelare. Il giudice concede l’autorizzazione quando ritiene che questa possa essere utile al minore. L’accettazione di eredità da parte del minore è sempre con il beneficio dell’inventario, questo implica che di eventuali debiti del de cuius, il defunto, il minore risponderà esclusivamente con i beni ereditati e non con beni propri.
Superato questo primo scoglio dobbiamo capire una volta che il minore è diventato proprietario dell’azienda chi ha il compito di gestirla e quali sono i limiti della gestione.
Sempre l’articolo 320 stabilisce che il minore può essere autorizzato alla continuazione dell’esercizio di impresa, ma per poterlo fare deve ottenere prima l’autorizzazione del tribunale dietro parere favorevole del giudice tutelare. Al fine di tutelare l’attività stessa in attesa della decisione del tribunale è possibile l’esercizio provvisorio dell’attività stessa, ma previa autorizzazione provvisoria del giudice tutelare.
Già da questa prima fase emerge con tutta evidenza che il legislatore vuole tutelare l’interesse del minore e la produttività dell’impresa stessa, cioè la sua capacità di produrre reddito.
La gestione dell’azienda segue le regole ordinarie, quindi i genitori con responsabilità genitoriale si occupano dell’ordinaria amministrazione fino al compimento della maggiore età del figlio. In questo caso si parla anche di genitori in qualità di rappresentanti legali del minore. Per gli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio chiusura dell’attività, alienazione della stessa o di un ramo, fusione, trasferimento dell’azienda, trasformazione, occorre l’autorizzazione del tribunale.
L’articolo 324 del codice civile invece stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno anche l’usufrutto sui beni del figlio e i frutti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione dei figli. Questo implica che i frutti possono essere utilizzati anceh per le esigenze dei fratelli di colui che ha ereditato.
In base all’articolo 324 del codice civile, l’usufrutto sui beni del minore e quindi anche sull’azienda non nasce neanche nel caso in cui i genitori avevano manifestato il loro dissenso all’accettazione dell’eredità e di conseguenza la stessa sia stata accettata dal tutore su autorizzazione del tribunale. Nel caso in cui uno solo dei genitori era favorevole all’accettazione dell’eredità, solo a costui spettano i frutti. In base all’articolo 326 del codice civile l’usufrutto legale, cioè previsto per legge, come quello dei genitori sui beni del figlio, non può essere oggetto di alienazione, pegno o ipoteca, inoltre sullo stesso non possono trovare soddisfazione di creditori dei genitori.
Dei limiti sono previsti anche nel caso in cui il genitore esercente la potestà genitoriale passi a nuove nozze, in questo caso non può usare i frutti per le esigenze della famiglia, ma solo per le esigenze del minore mentre i restanti utili devono essere accantonati per i figli.
Naturalmente sugli atti compiuti dai genitori possono essere effettuati dei controlli, infatti l’articolo 330 del codice civile afferma che il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale se questo viola o trascura i suoi doveri, inoltre può disporre l’allontanamento del figlio.
Nel caso in cui i genitori non esercitino la responsabilità genitoriale, oppure siano venuti meno, l’amministrazione dei beni spetta al tutore, ma questo ha dei limiti diversi rispetto a quelli dei genitori. In questo caso si deve fare riferimento all’articolo 374 del codice civile il quale stabilisce che il tutore senza l’autorizzazione del tribunale non può provvedere a riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.
Naturalmente al tutore non si può riconoscere il diritto al godimento dei frutti prodotti dal bene del minore.
Per saperne di più sulla gestione dei beni del minore, leggi gli articoli:
Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare
Il minore emancipato: lavorare non basta per ottenere il riconoscimento
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