Quante giornate di lavoro servono al coltivatore diretto ai fini dell’iscrizione all’Inps? Per rispondere a questa domanda è necessario collocare esattamente la figura del coltivatore diretto tra i lavoratori autonomi del settore agricolo. L’articolo 2083 del Codice civile inserisce il coltivatore diretto tra i piccoli imprenditori. Si tratta “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani, dei piccoli commercianti e di coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Le attività che svolge il coltivatore diretto, considerato piccolo imprenditore agricolo, sono disciplinate dall’articolo 2135 del Codice civile. L’articolo specifica che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Inoltre, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Le attività connesse a quelle principali del coltivatore diretto riguardano “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Per potersi iscrivere all’Inps, al coltivatore diretto serve una capacità occupazionale di almeno 104 giornate di lavoro all’anno. La capacità occupazionale deve essere verificata nel complesso dei fondi condotti oppure, nel caso dell’allevamento, sul numero dei capi. Per il calcolo è necessario far riferimento alle tabelle ettaro-coltura.
Nel caso in cui il coltivatore diretto rispetti tutti i requisiti sopra citati, il titolare del nucleo familiare può richiedere l’iscrizione all’Inps per se stesso e per i suoi familiari. Sia per le coltivazioni che per l’allevamento è occorrente scaturire un fabbisogno di almeno 104 giornate di lavoro per ciascuna attività da assoggettare alla contribuzione previdenziale. Per poter presentare la domanda è necessario agire per via telematica mediante la procedura “ComUnica”. L’accesso è possibile dal Registro delle imprese. Qui bisogna assolvere ai vari adempimenti per avviare una nuova impresa, e procedere con le successive cancellazioni o modifiche.
La comunicazione all’Inps da parte del coltivatore diretto va inviata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui ha iniziato l’attività economica. Risulta valido, sempre nei 90 giorni, anche il termine in cui il coltivatore ha acquisito i requisiti che implicano l’obbligo contributivo. Infatti, l’inizio di un’attività agricola potrebbe non coincidere con la data di decorrenza dell’obbligo contributivo. Ad esempio, se si coltiva un terreno che non ha bisogno di 104 giornate di lavoro all’anno, ma meno. Potrebbe successivamente necessitarne e quindi far scattare l’obbligo contributivo.
Nel momento in cui il coltivatore diretto fa la domanda telematica all’Inps, l’Istituto previdenziale adotta il provvedimento di iscrizione e comunica il codice identificativo. Tale codice serve a rendere univoca l’azienda per gli adempimenti contributivi.
Può verificarsi che non sia obbligatoria l’iscrizione al Registro delle imprese da parte del coltivatore diretto. Ciò avviene nell’ipotesi formulata dal comma 3, dell’articolo 2, della legge numero 77 del 1997 che disciplina il mancato obbligo per i piccoli produttori agricoli appartenenti al regime Iva di esonero degli adempimenti di cui parla il comma 6 dell’articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1973.
La cancellazione dalla gestione previdenziale Inps avviene mediante le stesse modalità e negli stessi termini dell’avvenuta iscrizione. Tuttavia, non è sufficiente presentare la documentazione della cessazione dell’attività economica, il certificato di certificazione del numero della partita Iva e di cancellazione dal Registro delle imprese. Infatti, la fine dell’obbligo contributivo termina per il coltivatore diretto per quattro situazioni:
La cancellazione dagli obblighi contributi all’Inps non va confusa con il caso in cui il coltivatore diretto svolte anche altre attività. In questo contesto, il requisito dell’abitualità sussiste purché quella da coltivatore diretti risulti l’attività prevalente. Per il calcolo della prevalenza bisogna rifarsi all’articolo 2 della legge numero 9 del 1963. Infatti, per la norma, in caso di esercizio contemporaneo di più attività lavorative, ai fini contributivi si considera quella prevalente quando la prestazione di lavoro del nucleo familiare sia di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di allevamento del bestiame o di coltivazione dei fondi.
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