Il contributo a fondo perduto Resto al Sud concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irap? Per fornire una risposta al quesito è necessario rifarsi a quanto prevede la regola generale, secondo la quale i contributi a fondo perduto ottenuti devono essere considerati redditi imponibili. A meno che la norma di legge non disponga esplicitamente la non imponibilità dei contributi ricevuti ai fini dell’Irap e dell’Irpef.
Ai fini dell’imponibilità Irpef e Irap dei contributi ricevuti, deve essere preso in considerazione anche l’articolo 10 bis, della legge numero 137 del 2020. Si tratta della la conversione del decreto “Ristori”. E, da ultima, l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha chiarito come deve essere trattata la detassazione dei contributi a fondo perduto ricevuti nel periodo di emergenza sanitaria ed economica.
A decidere se i contributi a fondo perduto Resto al Sud concorrano alla formazione del reddito è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 815 del 2021. In particolare, i contributi percepiti non concorrono a formare il reddito e, dunque, l’imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irap.
L’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che la società che fruisce dei contributi a fondo perduto, nello specifico di quelli previsti dall’articolo 54 del decreto legge numero 34 del 2020, ne beneficiano per il rilancio produttivo e per la capacità di far fronte agli effetti sociali ed economici dell’emergenza da Covid-19. Pertanto, in base a questi elementi, i contributi a fondo perduto non sono soggetti a tassazione.
L’Agenzia delle entrate, nel suo giudizio, si è espressa sul quesito presentato da una ditta che ha percepito un contributo a fondo perduto rientrante nella misura Resto al Sud. L’articolo 245 del decreto legge numero 34 del 2020, che ha previsto il contributo, non pone esplicitamente la non imponibilità ai fini dell’Irpef e dell’Irap dei fondi ricevuti.
In situazioni di questo tipo, l’Agenzia delle entrate si era espressa in passato disponendo che “i contributi a fondo perduto, per i quali la legge non riporta esplicitamente la non imponibilità ai fini Irpef e Irap devono essere considerati redditi imponibili”.
Tuttavia, nella conversione del decreto “Ristori” (numero 137 del 2020) è stata introdotta una importante variazione all’articolo 10 bis. La norma, infatti, specifica che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)”.
I contributi a fondo perduto di Resto al Sud vanno proprio nella direzione del rilancio delle imprese dopo l’emergenza da Covid. Infatti, il comma 1, dell’articolo 245, del decreto legge numero 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”) sancisce che: “Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa ‘Resto al Sud’, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
Nel fornire il chiarimento, dunque, l’Agenzia delle entrate ha considerato i contributi a fondo perduto della misura Resto al Sud rientranti tra quelli erogati in fase di emergenza. I contributi a fondo perduto vanno, pertanto, a integrarsi nel quadro temporaneo delle misure di aiuto di Stato per il sostegno dell’economia nella fase di emergenza da Covid 19.
In definitiva, le imprese che percepiscono contributi a fondo perduto della misura Resto al Sud, nel dubbio se detti aiuti concorrano alla formazione del reddito e dunque siano imponibili ai dell’Irap e dell’Irpef, devono considerare:
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