Ecobonus 2022 al 110%, 65% e 50%. Tutte le novità

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La legge di bilancio 2022 conferma gli ecobonus previsti per i lavori edili e, sebbene l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sul Superbonus al 110%, resta ancora la possibilità di ottenere l’ecobonus al 65% e al 50%. Ecco tutte le possibilità di risparmio per chi decide di ristrutturare casa.

Superbonus 110%: l’ecobonus che tutti sognano

Come più volte detto, il Superbonus 110% viene riconosciuto solo nel caso in cui siano eseguiti determinati lavori, si tratta dei così detti lavori trainanti, gli stessi nel complesso devono portare al recupero di almeno due classi energetiche. Al verificarsi di tale condizione, si potrà ottenere il beneficio del Superbonus 110% anche per i lavori trainati. Tra gli interventi trainanti c’è il rifacimento del cappotto termico.

Nella legge di bilancio sono ancora in via di definizione tutti i limiti per il Superbonus, ma in linea di massima dovrebbe essere riconosciuto senza particolari limiti. Dalle ultime modifiche emerge che è stato tolto il tetto ISEE per le villette unifamiliari, inoltre la proroga dell’agevolazione è stata riconosciuta su tutte le prime e le seconde case, senza più il vincolo dell’abitazione principale. Per i condomini la proroga è stata estesa fino al 31 dicembre 2023, mentre per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Naturalmente in caso di aggiornamenti, si provvederà a integrare questa guida.

Per conoscere invece quali sono i lavori trainanti e i lavori trainati, c’è la guida: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Ricordiamo che per poter ottenere il Superbonus 110% è necessario avere l’APE (Attestazione Prestazioni Energetiche) pre e post intervento. Queste permettono di determinare se effettivamente vi è stato il recupero delle due classi energetiche. Le certificazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato, inoltre è necessaria la dichiarazione di congruità che compara i prezzi medi per un determinato intervento a quelli sostenuti.

Ecobonus al 65%

Nel caso in cui non si rientri nella possibilità di ottenere il Superbonus al 110%, vi sono comunque altre agevolazioni al 65% e al 50%. Vediamo quindi le differenze tra le due e quando si può accedere all’una o all’altra.

Rientrano nel 65% le spese per la riqualificazione energetica che però non portano al recupero delle due classi. A indicare le spese ammesse è il decreto requisiti tecnici del MISE:

  • riqualificazione energetica globale limite massimo 100.000 euro di spesa;
  • installazione di microgeneratori limite massimo di spesa 100.000 euro. In questo caso è prevista un’ulteriore condizione per poter ottenere l’agevolazione, cioè si deve ottenere un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • installazione di collettori solari limite massimo 100.000 euro;
  • coibentazioni verticali e orizzontali (pavimentazioni) con limite massimo di spesa di 60.000 euro, in questo caso devono essere rispettati i requisiti previsti per la trasmittanza termica U. Questa cambia in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. E’ bene rivolgersi a professionisti che redigono le pratiche per ottenere i bonus per conoscere nella propria zona qual’è indice di trasmittanza termica consente di accedere al beneficio dell’Ecobonus al 65%.
  • interventi di climatizzazione invernale con produzione di acqua calda sanitaria attraverso sistemi di termoregolazione evoluti, limite massimo di spesa 30.00 euro;
  • caldaie a condensazione su edifici condominiali oppure in tutte le unità immobiliari del condominio, limite massimo di spesa 30.000 euro;
  • sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento con sistemi a condensazione ad elevata efficienza, limite massimo 30.000 euro;
  • sostituzione di scalda acqua tradizionali con modelli a condensazione importo massimo di spesa 30.000 euro;
  • sistemi building automation (dispositivi multimediali per il controllo da remoto) con limite di 15.000 euro.

Ecobonus al 50%

Resta, infine, l’ultima misura, cioè la possibilità di ristrutturare gli edifici e ottenere una detrazione d’imposta al 50%. I lavori che rientrano in questa categoria sono ovviamente diversi dai precedenti. Si tratta di sostituzione degli infissi, schermature solari, porte, portoncini con un importo massimo di spesa previsto di 60.000 euro. Inoltre c’è la possibilità di ottenere il beneficio per l’installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa, in questo caso l’importo massimo per il quale si può ottenere il beneficio è di 30.000 euro.

Tali importi però passano all’85% nel caso in cui siano eseguiti in condominio, quindi questi se non riescono a rientrare nei requisiti del Superbonus al 110% possono rientrare all’85%.

Ultime informazioni

Le detrazioni viste spettano anche per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1,2 e 3 mentre non spettano per gli immobili che si trovano nella zona 4. Il maxi emendamento alla leggi di bilancio per il 2022 infatti conferma anche tale agevolazione.

Dobbiamo infine ricordare che per il 2021 e anche per il 2022 è possibile non solo portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile, ma anche ottenere lo sconto in fattura oppure procedere alla cessione del credito. Queste sono le novità principali che si stanno delineando per il 2022 e che consentiranno ancora di ottenere notevoli vantaggi per l’efficientamento energetico. L’ultima nota riguarda invece una direttiva europea, questa prevede che dal 2027 i Paesi Membri non debbano più riconoscere incentivi per l’installazione di caldaie a combustibili fossili, la classica caldaia, e che dal 2040 le stese siano dismesse.

Per informazioni sulla direttiva, leggi l’articolo: Stop incentivi sull’installazione caldaie dal 2017 e dismissione entro 2020