Anche gli agricoltori che svolgono l’attività come persone fisiche saranno esonerati dall’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Lo prevede la legge di Bilancio 2022 che esonera tutte le persone fisiche che svolgono attività commerciali, di arti e di professioni. L’Irap dovrà essere pagata solo dai soggetti differenti le persone fisiche. Si tratta delle società di capitali, delle società di persone, degli studi associati, delle società tra i professionisti.
Nell’esonero del versamento dell’Irap rientrano, in base alla riforma fiscale del 2022, anche gli agricoltori che operano da persone fisiche. L’esenzione fa riferimento all’attività svolta che ecceda i limiti del reddito agrario. Infatti, per le attività agricole rientranti nel reddito agrario, l’esonero risultava già operativo dal 2016. A differenza di quanto prevede la legge 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), l’esonero operante dal 2016 è a favore di tutti i contribuenti, anche per le non persone fisiche.
La riforma fiscale del 2022 con la conseguente cancellazione dell’Irap in agricoltura prevede l’esonero a iniziare dall’anno di imposta 2022. Nell’anno solare in corso rimane da pagare il saldo del 2021 e la presentazione della dichiarazione dell’Irap nel mese di novembre. L’esonero dell’imposta Irap arriva dopo la riforma del 2016. Infatti, a partire da quell’anno, l’applicazione dell’Irap era stata cancellata per le attività in agricoltura che rientrano nel reddito agrario.
Nel dettaglio, fino a tutto il 2015 l’applicazione dell’Irap in agricoltura era stata prevista dalla leggera d) del comma 1, dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 446 del 1997. Il decreto allargava il versamento dell’Irap agli agricoltori esercenti l’attività rientranti nel reddito agrario. Per gli agricoltori rientranti nell’articolo 3, il successivo articolo 45, al comma 1, prevedeva l’imposta ridotta all’1,9%. La legge di Bilancio 2016 ha abrogato la lettera d) del comma 1. Inoltre, a partire da quell’anno, la Manovra ha previsto l’esonero dell’Irap per i coltivatori che esercitano l’attività agricola. Tale attività è disciplinata dall’articolo 32 del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir).
Tutti i soggetti operanti l’attività in agricoltura che rientrino nell’articolo 32 del Tuir, a prescindere dalla natura giuridica, risultano esenti dal versamento dell’Irap a partire dall’anno di imposta del 2022. Pertanto, da quest’anno anche le attività di allevamento eccedentari, di produzione di energia elettrica al di sopra della franchigia, di agriturismo, se svolte da persone fisiche, beneficeranno del taglio dell’Irap.
Complessivamente, sono tenuti al pagamento dell’Irap in agricoltura due categorie:
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