Si possono già presentare le domande all’Inps per l’assegno unico per i figli. Già dal 1° gennaio 2022, infatti, risulta disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto previdenziale la piattaforma online per l’invio delle istanze. Chi presenterà la domanda entro il 30 giugno 2022 riceverà anche gli arretrati dal mese di marzo. Chi, invece, provvederà a presentare l’istanza dal 1° luglio prossimo, vedrà riconoscersi l’assegno unico per i figli solo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
L’Inps ha fornito chiarimenti sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda dell’assegno unico per i figli con la comunicazione numero 4748 del 31 dicembre 2021. La misura è contenuta nel decreto legislativo numero 230 del 2021. Si ha diritto a ricevere l’assegno unico per ciascun figlio a carico minorenne e per ciascun figlio maggiorenne a carico entro il compimento dei 21 anni di età. La comunicazione non menziona limiti di età per i figli affetti da disabilità: l’Inps paga l’assegno indipendentemente dai requisiti di studio o di lavoro richiesti per i maggiorenni.
Nello specifico, per ottenere l’assegno unico per i figli maggiorenni e fino all’età di 21 anni, è necessario che si verifichino determinate situazioni. Il figlio deve, infatti, frequentare un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea universitario. È corrisposto l’assegno unico anche se il figlio maggiorenne svolge un tirocinio oppure un’attività lavorativa. Dall’attività lavorativa deve ottenersi un reddito annuo che non superi gli 8 mila euro. L’assegno è fruibile anche per i figli risultanti come disoccupati e in cerca di lavoro: in questo caso è necessaria l’iscrizione ai servizi pubblici per l’impiego. Infine, l’assegno unico viene corrisposto anche per i figli impiegati nel servizio civile universale.
Il pagamento dell’assegno unico per i figli necessita della determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Per i figli minorenni si terrà conto dell’Isee previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 2013 (Isee minorenni) e secondo quanto disciplinato dall’articolo 9 dello stesso decreto (Isee minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, l’Isee al quale fare riferimento è quello previsto dagli articoli da 2 a 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 2013 (Isee ordinario) e dall’articolo 9 dello stesso decreto.
Nel caso in cui non si disponga dell’Isee al momento della domanda, l’assegno verrà corrisposto dall’Inps sulla base dei dati che siano stati autocertificati nel modello della domanda stessa. Se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno, l’Inps provvede a conguagliare l’assegno unico per i figli e a pagare anche gli arretrati a decorrere da marzo 2022. Per l’Isee presentato dopo il 30 giugno 2022, la prestazione viene calcolata sulla base dell’Isee al momento della presentazione dello stesso. Se l’Isee dovesse mancare oppure essere superiore a 40 mila euro, la prestazione viene calcolata secondo l’importo minimo previsto. Ovvero di 50 euro per i figli minori e di 25 euro per i figli maggiorenni.
La domanda dell’assegno unico per i figli deve essere presentato da un genitore una sola volta per ciascun anno. Gli interessati possono presentare la domanda dal portale on line del sito dell’Inps, andando sul servizio dedicato. Per l’accesso è necessario lo Spid almeno di livello 2 o la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), oppure la Carta nazionale dei servizi (Cns). Si può richiedere l’assegno unico anche attraverso il contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 o lo 06 164 164 (da rete mobile). Infine si possono utilizzare i servizi gratuiti dei patronati.
Uno dei genitori deve presentare la domanda dell’assegno unico per i figli una sola volta. I beneficiari devono presentare poi la domanda ogni anno. Nella domanda devono essere indicati tutti i figli per i quali si richieda l’indennità. Si possono aggiungere anche altri figli nel caso di nuove nascite. Risulta altresì necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per gli eventi che possono capitare.
L’Inps provvede al pagamento dell’assegno unico per i figli al genitore che presenta la domanda. Si può scegliere di indirizzare il pagamento dell’assegno unico a un solo genitore (quello che presenta la domanda) oppure all’altro, da indicare nella domanda. Ai fini del pagamento, infatti, nel modello si possono indicare, oltre ai dati del genitore che ha presentato la domanda, anche quelli dell’altro genitori. In tal caso l’Inps paga l’assegno in maniera ripartita tra i due genitori. I dati di pagamento del secondo genitori possono essere forniti anche in un momento susseguente. In tal caso, il 50% del pagamento Inps all’altro genitore avviene a partire dal mese susseguente a quello nel quale si presenta la comunicazione all’Inps. L’inserimento di un altro genitore per il pagamento ripartito deve essere comunicato mediante l’accesso alla domanda già presentata in precedenza.
Il pagamento dell’assegno unico da parte dell’Inps può avvenire mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sulla carta di credito o di debito purché dotata di codice Iban o sul libretto di risparmio dotato di codice Iban. In alternativa, si può ottenere il pagamento anche in contanti, andando presso gli sportelli postali oppure facendo accreditare l’importo sulla carta dove si riceve il reddito di cittadinanza.
Per le famiglie che già percepiscono altre misure e sostegni, come ad esempio il reddito di cittadinanza, l’Inps provvede a corrispondere d’ufficio anche l’assegno unico per i figli. L’erogazione, dunque, avviene in automatico e si aggiunge al reddito di cittadinanza. Le famiglie, inoltre, possono cumulare l’assegno unico per i figli con altri sostegni a favore dei figli erogati dalle regioni, dalle province autonomi di Trento e Bolzano e dagli altri enti locali.
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