Bonus facciate 2022: con la riduzione dal 90% al 60%, quali alternative convengono di più?

Con la riduzione della detrazione fiscale dal 90% al 60% decretata dalla legge di Bilancio 2022, quali alternative risultano più convenienti del bonus facciate? La concorrenza alla misura di vantaggio per gli interventi edilizi si fa sentire, soprattutto con gli ecobonus per gli immobili condominiali e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni. E dunque, nell’ultimo anno di validità del bonus facciate, i lavori compresi in questa misura potrebbero abbassarsi di numero. Il tutto mentre, numeri alla mano, nel 2020 e nel 2021 il bonus facciate è risultata essere la misura di detrazione fiscale più conveniente dopo il superbonus 110%.

Bonus facciate, che cos’è?

Nel 2022 il bonus facciate permette la detrazione fiscale del 60%. Non è prevista una spesa massima per unità immobiliare, mentre il recupero in anni della detrazione è pari a 10. L’agevolazione vale sugli immobili già esistenti e prevede il recupero o il restauro della facciata esterna, inclusa la tinteggiatura o la pulitura. Gli interventi devono essere fatti sulle strutture opache della facciata, inclusi i balconi, i fregi e gli ornamenti.

Bonus facciate, quando si può realizzare l’intervento?

L’edificio oggetto di intervento deve trovarsi nelle zone urbanistiche A o B secondo la classificazione fatta dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968. Se i lavori sono influenti ai fini termici o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’immobile, allora deve essere eseguita la coibentazione con i relativi adempimenti come avviene per l’ecobonus ordinario. In tal caso è necessaria la pratica Enea e, per gli interventi a partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria la congruità delle spese.

Bonus facciate, si può utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?

Anche per il bonus facciate la detrazione, in alternativa all’applicazione nella dichiarazione dei redditi, può essere scambiata con la cessione del credito di imposta oppure mediante lo sconto in fattura. In entrambi i case è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità delle stesse. I visti sono stati introdotti con l’entrata in vigore il 12 novembre 2021 del decreto “Antifrodi” (decreto legge numero 157 del 2021).

Detrazioni del bonus facciate rispetto al bonus ristrutturazione

La detrazione del bonus facciate deve essere applicata sull’Irpef o sull’Ires. Può interessare edifici di qualsiasi categoria catastale, come avviene per l’ecobonus. La detrazione del bonus ristrutturazioni invece è limitata all’Irpef di edifici per lo più residenziali.

Bonus facciate, ci sono limiti di spesa per gli interventi?

Il bonus facciate, pur non avendo dei limiti di spesa, è in ogni caso soggetto alla congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento. Tale congruità deve esserci sempre, sia nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, che in tutte le situazioni nelle quali l’intervento deve rispettare le disposizioni del decreto ministeriale “Requisiti”.

Bonus facciate, le previsioni degli interventi nel 2022

La riduzione della percentuale di detrazione fiscale dal 90% al 60% potrebbe spingere, nel corso dell’anno, i contribuenti a optare per altre misure di agevolazione fiscale più convenienti. Infatti, per la realizzazione di un cappotto termico o una coibentazione si può utilizzare l’ecobonus con percentuali di detrazione fiscale più vantaggiose. A parità di adempimenti da ottemperare (la pratica all’Enea e il rispetto del decreto ministeriale “Requisiti”), la detrazione con l’ecobonus sale al 65%.

Lavori in ecobonus anziché utilizzare il bonus facciate

Tale percentuale aumenta al 70% se la coibentazione viene effettuata da un condominio e interessa almeno il 25% dell’involucro dell’intero immobile. Un ulteriore salto di detrazione fiscale è fissato al 75% nel caso in cui i lavori di coibentazione del condominio assicurino anche determinate prestazioni energetiche, sia in inverno che in estate.

Perché conviene l’ecobonus al bonus facciate 2022 o il sismabonus?

Oltre alle percentuali di detrazione fiscale, l’ecobonus può risultare più conveniente del bonus facciate anche perché non ha i vincoli delle zone (A e B) assegnati al bonus facciate. E con l’ecobonus si può intervenire anche sulle facciate interne, sui lastrici solari e sui tetti. Risultano avvantaggiati anche i contribuenti che utilizzano l’ecobonus sisma e il sisma bonus rispetto al bonus facciate. Infatti, facendo interventi che migliorino anche le classe di rischio sismico di uno o due categorie, si può ottenere una detrazione fiscale dell’80% o dell’85%. Si tratta, tuttavia, di lavori più completi rispetto al bonus facciate.

Bonus facciate e la pulitura e tinteggiatura degli edifici

Il bonus facciate può essere richiesto pure per interventi di semplice tinteggiatura, di pulitura e altri lavori che non diano variazioni dal punto di vista termico. Si tratta, infatti, di restauri di balconi e di cornicioni, di lavori sull’intonaco entro il 10% della superficie disperdente complessiva. Con il bonus facciate al 60% di beneficio fiscale, la semplicità del bonus ristrutturazioni, pur prevedendo la detrazione del 50%, potrebbe risultare competitiva. E si tratta, in particolare, di semplicità dal punto di vista degli adempimenti e delle asseverazioni.

Asseverazione dei costi e il visto di conformità del bonus facciate

Infatti, con il bonus facciate e l’utilizzo della detrazione del 60% come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta, sono sempre dovuti:

  • l’asseverazione dei costi agli interventi;
  • il visto di conformità.

I due adempimenti richiesti dal bonus facciate possono influire sul costo finale, soprattutto se si tratta di piccoli interventi. I due visti, invece, possono essere evitati con il bonus ristrutturazione. In particolare, non è richiesto il visto di conformità e l’asseverazione dei costi per gli interventi eseguiti in edilizia libera. Ovvero per interventi di manutenzione ordinaria della facciata con detrazione del 50% solo per le parti comuni dell’edificio. Oppure per lavori il cui costo complessivo non superi i 10 mila euro.