Il congedo parentale 2022 è stato appena modificato dalla legge di bilancio. Di seguito tutti i chiarimenti e le precisazione dell’Inps.
La legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di Bilancio) ha portato alcune modifiche in materia di ammortizzatori sociali, estensione della tutela della maternità e paternità e congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino.
Il Congedo è relativo ai primi ani di vita del bambino per aiutarlo a soddisfare i suoi bisogno relazionali ed affettivo. Un periodo di astensione che spetta sia alle mamma, ma anche ai padri, secondo le seguenti linee guida. In entrambi i casi si parla di lavoratori dipendenti, ma anche autonomi.
L’articolo 1, comma 239, della legge 234/2021 indica le lavoratrici che possono richiede il congedo parentale ed il sostegno di maternità. Amplia la categoria, non solo ai dipendenti, ma anche alle lavoratrici autonome, tra cui:
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata. E’ possibile richiedere ulteriori 3 mesi di indennità. Ma per poterlo fare occorre che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
La legge rende strutturale il congedo parentale obbligatorio di paternità e conferma confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre. Inoltre in congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro. I congedi sono fruibili anche nei casi di:
Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Ai lavoratori e alle lavoratrici autonome può essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai 5 mesi di maternità/paternità. I cinque mesi fanno riferimento ai due mesi prima del parto e i 3 mesi dopo. Per avere queste tutele occorre avere la regolarità contributiva. Obbligo che con la legge si estenre anche agli ulteriori 3 mesi.
In caso di indennizo degli altri 3 mesi, il congedo parentali per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo ano di vita del minore, potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo di indennizzo di maternità.
Nel caso di liberi professionisti o libere professioniste iscritti alla Gestione separata, può essere riconosciuta l’indinnità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai:
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai:
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
La domanda deve essere presentata solo in modalità telematica e seguendo uno dei seguenti metodi:
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