Maternità lavoratrici autonome, importi e requisiti 2022

La maternità lavoratrici autonome è un aspetto che riguarda molte italiane, di seguito gli importi e i requisiti previsti per il 2022.

Maternità lavoratrici autonome, le diverse categorie

La maternità lavoratrici autonome è un periodo in cui la donna deve essere in grado di convalidare il suo ruolo di lavoratrice con quello di madre. Un periodo che per certi lavori prevede l’astensione già dal momento in cui la donna scopre di essere incinta. Ma prima di andare avanti, occorre fare una distinzione tra i vari tipi di lavoratrici e le classi di appartenenza.

Infatti ci sono le donne lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS, con le condizioni previste dalla legge n.335/1995 e le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette. In quest’ultimo caso l’indennità di maternità è riconosciuta dalla legge n.546/1987. Infine ci sono tutte le lavoratrici autonome che appartengono a determinate casse previdenziali.

Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio

La legge di bilancio ha introdotto alcune modifiche in merito. Secondo l’articolo 1, comma 239 le lavoratrici autonome hanno diritto a ulteriori 3 mensilità di congedo. Ma possono aderire a questa misura le:

  • libere professioniste anche se non gestite direttamente dall’INPS ma dalle relative casse previdenziali di appartenenza;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS;
  • lavoratrici autonome iscritte alle Gestioni autonome INPS tra cui le lavoratrici della terra come le coltivatrici dirette, colone, mezzane. Ma rientrano anche le esercenti attività commerciali, artigiane, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima.

L’estensione del congedo di maternità riguarda coloro che hanno un reddito inferiore a 8.15,00 euro. Una soglia che nei prossimi anni potrebbe avere un aumento in base alla variazione ISTAT sui prezzi al consumo di famiglie, di operai ed impiegati. E’ anche vero che però occorrono anche altre due requisiti:

  • il congedo di maternità sia iniziato successivamente al 1° gennaio 2022 (compreso);
  • il congedo di maternità sia iniziato prima della suddetta data, ma la sua conclusione è successiva al 1° gennaio 2022.

Un diritto che può essere goduto anche dal padre

Anche il padre del bambino può godere di questo diritto, ma solo in caso in cui si verifica dei gravi eventi. Ad esempio la morte o la grave infermità della madre, l’abbandono del figlio dalla parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. Quindi è chiara la necessità di permettere al padre di potersi prendere cura del bambino, per sostituire la madre quando questa è impossibilitata a farlo.

Infine l’estensione del congedo si calcola a partire da:

  • dopo i 5 mesi successivi al parto;
  • dopo i 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità del congedo;
  • a seguito dei 3 mesi successivi al parto;
  • per i lavoratori parasubordinati, che si aggiungono ai primi 7 mesi al parco nel caso di interruzione anticipata.

Maternità lavoratrici autonome alcune precisazioni

Per la categoria di lavoratrici artigiani, commercianti e coltivatrici dirette, l’indennità viene riconosciuta per i due mesi predenti la data del presunto parto e nei tre mesi successivi. È bene precisare però che a differenza delle lavoratrici dipendenti per le autonome l’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Durante il congedo l’indennità sostitutiva è pari all’80% della retribuzione giornaliera.

Mentre la maternità per le donne iscritte alla gestione separata INPS spetta nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data d’inizio del congedo risulta almeno un contributo mensile comprensivo della suddetta aliquota maggiorata. Infine spetta per i due mei che precedono la data per presento parto, e i tre mesi successivi. Però c’è la possibilità che il congedo sia disposto diversamente:

  • 5 mesi dopo la nascita del figlio;
  • 1 mese prima della data presenta del parto e nei 4 mesi successivi.

Anche in questo caso il congedo di maternità è indennizzato all’80% del reddito calcolato sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità.

 

Informazioni su Francesca Cavaleri 1633 Articoli
Nella vita sono una piccola imprenditrice nel settore immobiliare. Ho una laurea con specializzazione in Economia e direzione aziendale, ottenuta presso la facoltà di Catania con il massimo dei voti. Mi piace scrivere articoli online, per questo ho avviato da circa 4 anni vari progetti portati a termine con successo. Il saper comunicare credo che sia un'arma vincente. Amo la mia terra, il sole, il mare, la mia famiglia e gli animali. La vita è troppo breve pertanto cerco di viverla nel migliore dei modi.