Il bonus affitti delle imprese operanti nel settore del turismo copre anche i canoni versati a gennaio, a febbraio e a marzo 2022. Il credito di imposta, infatti, spetta se c’è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi calcolata in almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto prevede il decreto legge numero 4 del 2022. L’articolo 5, allunga infatti il credito di imposta sul costo delle locazioni sugli immobili che non siano a utilizzo abitativo.
Pertanto, il bonus sui canoni di affitto degli immobili non a uso abitativo sono allungati ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 se l’impresa turistica ha subito la diminuzione dei corrispettivi o dei fatturati di non meno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019. Con la legge di conversione del decreto legge numero 4 del 2022, inoltre, sono state incrementate le risorse per la misura a sostegno delle imprese del settore turistico di un milione di euro.
Tra le altre novità della legge di conversione del decreto legge anche quella che include, nel bonus affitti, anche le imprese che gestiscono piscine. Il codice Ateco di riferimento di queste imprese è il 93.11.20. Pertanto, secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legge numero 4 del 2022, sono ammesse al credito di imposta sull’affitto le imprese del turismo, incluse quelle che gestiscono le piscine, che abbiano pagato canoni nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e abbiano subito la riduzione dei corrispettivi o del fatturato di non meno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
Rispetto al decreto legge numero 34 del 2020, risulta ampliata la platea delle imprese del turismo che possono richiedere il bonus affitti per il 2022. Infatti, il provvedimento di due anni fa ammetteva al credito di imposta solo le imprese ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio. Concorrono pertanto al bonus “le imprese del settore turistico”, ivi comprese quelle che gestiscono le piscine.
Peraltro, le imprese del turismo possono beneficiare del credito di imposta per la seconda rata Imu versata nel 2021. Lo prevede il decreto legge “Ucraina” (il numero 21 del 2022) che, all’articolo 22 stabilisce che le imprese del comparto turistico possono richiedere un contributo in termini di credito di imposta nella misura del 50%. Ammesse al bonus sono:
Per beneficiare del credito di imposta è necessario che il beneficio venga calcolato sugli immobili di classificati come D/2 presso i quali viene svolta l’attività turistica. Inoltre, occorre che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività turistiche. Infine, il calo dei corrispettivi o del fatturato deve attestarsi a non meno del 50% calcolato come rapporto tra il secondo trimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2019.
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