Quali visti e asseverazioni sono necessari per svolgere lavori di ecobonus ordinario, bonus casa rilevante e per le fonti di energia rinnovabili? Con le ultime novità in ambito di adempimenti, per chi voglia far svolgere interventi rientranti in queste agevolazioni fiscali, il relativo quadro dei documenti e delle asseverazioni tecniche risulta complesso. Soprattutto se, oltre alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si voglia usufruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta.
I lavori rientranti nell’ecobonus ordinario sono quelli previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013. Riguardano l’ecobonus anche le detrazioni Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. Per queste tipologie di interventi è necessario il rilascio dell’asseverazione dei requisiti tecnici al termine degli interventi, ma non per eventuali stati di avanzamento dei lavori ai fini della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.
Non risulta necessario, inoltre, utilizzare l’Allegato B del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico del 6 agosto del 2020. Per la comunicazione all’Enea è necessario inoltrare la scheda tecnica dell’ecobonus nel termine dei 90 giorni successivi dalla fine degli interventi. La scheda non va inviata nel caso di eventuali stati di avanzamento dei lavori o per la scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura.
Nel caso in cui si voglia usufruire della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi rientranti nell’ecobonus ordinario. L’asseverazione è necessaria solo al termine dei lavori per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’adempimento è contenuto già nell’asseverazione tecnica al termine degli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. Inoltre, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.
Per gli interventi in ecobonus ordinario per i quali si vogliano utilizzare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta il contribuente deve adempiere all’asseverazione di congruità delle spese sostenute. In particolare, l’asseverazione è stata prevista dal decreto “Antifrodi” entrato in vigore il 12 novembre 2021. A partire da questa data, pertanto, l’asseverazione di congruità è necessaria ed è contenuta nell’asseverazione tecnica terminati gli interventi. Quest’ultima non va inviata all’Enea. L’asseverazione di congruità delle spese sostenute si può redigere in carta libera in caso di opzioni degli stati di avanzamento dei lavori per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.
In merito ai visti di conformità per i lavori in ecobonus ordinario bisogna considerare che:
Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante riguardano il recupero del patrimonio edilizio secondo quanto prevede il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano nei lavori le manutenzioni straordinarie, il restauro e il risanamento conservativo, le ristrutturazioni edilizie sulle singole unità abitative residenziali e sulle loro pertinenze. Sugli interventi del bonus casa rilevante e sulla manutenzione ordinaria, si può applicare la detrazione fiscale. I vantaggi fiscali sono inoltre trasferibili anche se gli interventi interessano parti comuni di un edificio residenziale. Rientrano i condomini e gli altri edifici disciplinati dall’articolo 1117 del Codice civile.
Ai fini della detrazione diretta nel reddito o nel modello 730 o per lo sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta, l’asseverazione dei requisiti tecnici non è necessaria nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante. Tuttavia, occorre la comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa nella scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.
Sui lavori relativi al bonus casa rilevante, non è necessaria l’asseverazione delle spese per la detrazione fiscale diretta nel modello dei Redditi o nel 730. Questa tipologia di asseverazione è necessaria nel caso in cui ci si voglia avvalere dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta a partire dal 12 novembre 2021. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.
Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nel bonus casa rilevante, è necessario sapere che:
Le agevolazioni rientranti nelle fonti rinnovabili di energia fanno riferimento a interventi di installazione o di integrazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, per le pompe di calore e per gli altri interventi indicati dal Tuir all’articolo 16 bis, lettera h).
Sia in caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che nel 730, sia per lo sconto in fattura che per la cessione dei crediti di imposta, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve inviare una comunicazione semplificata all’Enea del bonus casa. Per la comunicazione è necessario consultare la Guida rapida Enea emanata nel mese di ottobre del 2021.
Per i lavori rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, in caso di detrazione fiscale diretta o 730 non va inviata l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tuttavia, dal 12 novembre 2021, il contribuente deve inviare detta asseverazione nel caso di cessione di credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione va fatta in carta libera e riguarda anche gli stati di avanzamento dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute solo per gli interventi in edilizia libera o per quelli con importo non eccedente i 10 mila euro.
Sui visti di conformità delle spese nel caso di interventi rientranti nelle fonti rinnovabili di energia, è necessario considerare che:
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