Emergono novità in merito alla comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dalle Faq pubblicate dall’Ispettorato del lavoro. Per i lavoratori occasionali che svolgano attività intellettuali non è necessaria la notifica. Mentre la comunicazione per gli autonomi occasionali è sempre dovuta quando si tratta di società, comprese quelle a partecipazione pubblica. La comunicazione di inizio attività per i lavoratori autonomi occasionali, da effettuare tramite posta elettronica o sms, è prevista dall’articolo 13 del decreto legge numero 146 del 2021 (decreto “Fisco Lavoro”).
Il 1° marzo scorso l’Ispettorato del lavoro ha pubblicato ulteriori chiarimenti in merito all’obbligatorietà della comunicazione dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, poi condivise dal ministero del Lavoro. Tra le conferme, rimane obbligatoria la comunicazione per l’esistenza di una prestazione svolta dal lavoratore autonomo occasionale. Ma rimangono fuori dal perimetro di applicazione le prestazioni che consistono nell’assumere obblighi generici di permettere.
Si tratta delle casistiche che trovano riferimento normativo nella lettera I, del comma 1, dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte dei redditi (Tuir). Pertanto, se l’attività occasionale di un atleta consiste nel concedere l’uso della propria immagine per indossare un capo di abbigliamento (sponsorizzandone il marchio) in un evento, non è necessaria la comunicazione. La comunicazione non è dovuta nemmeno nel caso in cui dei volontari percepiscano dei rimborsi spese per questo tipo di attività.
Sono molteplici, poi, le attività di tipo intellettuale, svolte in maniera autonoma e occasionale, nelle quali non è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva. Ad esempio, le guide turistiche, le attività degli interpreti, quelle dei traduttori e degli insegnanti di lingue. Ma anche le attività occasionali dei medici iscritti all’ordine.
Risultano peraltro non sottoposte all’obbligo delle comunicazione le attività occasionali svolte all’estero dal lavoratore non residente. Il mancato obbligo vige anche se il lavoro viene svolto da remoto. Si tratta, in particolare, di prestazioni di lavoro occasionale svolto nella modalità di smartworking da lavoratori che non sono residenti nel territorio italiano. In tal caso, il mancato obbligo è giustificato dal fatto che i lavoratori sono obbligati secondo le regole del Paese estero di provenienza.
La comunicazione preventiva è sempre dovuta per le attività di lavoro autonomo occasionale dalle società, anche se si tratta di quelle a partecipazione pubblica. I chiarimenti, infatti, partono dal presupposto che, anche se un ente pubblico detiene azioni, seppure in parte, la circostanza non è sufficiente a qualificare la società stessa come amministrazione pubblica. Queste ultime, invece, continuano a essere esonerate dall’obbligo di comunicazione preventiva.
Peraltro, le società sono sempre obbligate a comunicare l’inizio dell’attività del lavoratore autonomo occasionale. Anche quando una società per azioni a partecipazione pubblica, con finalità pubblicistiche quali possono essere la costruzione, la manutenzione, la gestione della rete stradale o la progettazione, è tenuta all’obbligo di comunicazione. Tra le attività intellettuali, invece, non sono tenuti all’obbligo di comunicazione i medici, anche iscritti all’ordine, che svolgano delle consulenze scientifiche.
Rimangono escluse, anche le famiglie datrici di lavoro, i soggetti privati privi di partita Iva, gli enti non profit purché non svolgano attività commerciali e i professionisti. La mancata comunicazione, quando prevista e non ottemperata, produce una sanzione da 500 a 2500 euro.
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