Per i compensi da lavoro autonomo, a titolo di acconto, si applica una ritenuta che è pari al 20%. Pur tuttavia, ci sono casi in cui al posto della ritenuta d’acconto, sempre sui redditi da lavoro autonomo, il prelievo fiscale è secco ed è pari al 30% a titolo di imposta.
In più, in base al tipo di reddito da lavoro autonomo varia pure la base imponibile su cui applicare la tassazione. Vediamo allora di fare chiarezza in merito. Ovverosia, andando ad elencare proprio quali sono le aliquote e la base imponibile per le ritenute a titolo di acconto e di imposta.
Nel dettaglio, a titolo di imposta, la ritenuta è al 30% quando i compensi sono riconosciuti a soggetti che non sono residenti in Italia. E quando le somme corrisposte si riferiscono all’utilizzazione economica di brevetti, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili così come riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.
In tutti gli altri casi, ovverosia per i compensi corrisposti ai residenti, la tassazione per i redditi da lavoro autonomo è sempre pari al 20% a titolo di acconto. Ed è sempre al 20% pure quando i compensi sono riconosciuti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per l’applicazione della ritenuta d’acconto al 20%, sui compensi corrisposti al lavoratore autonomo, non sempre la base imponibile è quella piena, ovverosia al 100%. In particolare, la base imponibile, per esempio, è al 100% per le prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, ed anche per i compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro. E lo stesso dicasi pure per la partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori.
Fanno eccezione, invece, i compensi riconosciuti per la cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore. In questo caso, infatti, la base imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto è al 75% per i soggetti di età superiore a 35 anni. E scende al 60% per i soggetti di età inferiore a 35 anni.
Con il modello F24, ed in modalità esclusivamente telematica, le ritenute sui compensi da lavoro autonomo, da parte dei sostituti di imposta, si versano sempre entro e non oltre il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Pur tuttavia, se il 16 del mese cade di sabato, oppure in un giorno festivo, allora il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
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