Sismabonus ordinario e supersisma bonus 110%: quali visti e asseverazioni bisogna fare?

Quali asseverazioni dei requisiti tecnici, di riduzione del rischio sismico o di congruità delle spese e quali visti di conformità sono necessari per il sisma bonus ordinario e per il super sisma bonus 110% nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, di cessione dei crediti di imposta o di applicazione dello sconto in fattura? Gli adempimenti dei contribuenti, in caso di lavori ricadenti nei due bonus edilizi, devono osservare precise disposizioni, tutt’ora in via di modifica dopo gli ultimi interventi legislativi.

Sisma bonus ordinario, quali asseverazione dei requisiti tecnici sono necessari?

Gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario sono quelli disciplinati dal decreto legislativo numero 63 del 2013 all’articolo 14. La misura prevede la detrazione Irpef e Ires del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%. In caso di detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici e di riduzione del rischio sismico sono necessari.

Asseverazione di riduzione del rischio sismico nel sisma bonus ordinario: come si fa in caso di detrazione diretta o 730?

Infatti, va rilasciata l’asseverazione dei requisiti tecnici di riduzione del rischio sismico per almeno una o due classi. Tale adempimento, nel caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi o del 730, va effettuato allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve essere effettuato sia preventivamente mediante l’Allegato B, che al termine degli interventi.

Asseverazione riduzione rischio sismico nel sisma bonus ordinario: come si fa per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, e in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico (di almeno una o due classi) deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve avvenire:

  • in maniera preventiva con la presentazione dell’Allegato B;
  • per gli stati di avanzamento dei lavori anche se non sono del 30% perché rientranti tra gli adempimenti del visto di conformità delle spese;
  • al termine degli interventi.

Sisma bonus ordinario, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessari?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730. In caso di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. L’asseverazione è contenuta all’interno dell’adempimento di riduzione del rischio sismico da depositare allo Sportello unico per l’edilizia, prima della comunicazione delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) o per la conclusione dei lavori. Tale asseverazione non è richiesta per:

  • il super sisma bonus acquisti;
  • gli interventi il cui importo non ecceda i 10 mila euro;
  • i lavori in edilizia libera.

Sisma bonus ordinario, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in sisma bonus ordinario è necessario considerare che:

  • il visto non è occorrente se si tratta di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro.

Super sisma bonus del 110%, quali asseverazioni dei requisiti tecnici o riduzione dei rischi sismici servono?

Le asseverazioni dei requisiti tecnici e di riduzione dei rischi sismici sono necessarie nel caso di interventi rientranti nel super sisma bonus del 110%. In particolare, in caso di detrazione diretta nel modello Redditi o nel 730, va rilasciata l’asseverazione dei requisiti tecnici di riduzione del rischio sismico anche senza riduzioni delle classi. Tale adempimento va effettuato allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve essere effettuato sia preventivamente mediante l’Allegato B, che al termine degli interventi.

Super sisma bonus 110%, quando va inviata l’asseverazione riduzione del rischio per la cessione dei crediti di imposta o sconto in fattura?

Per gli interventi rientranti nel super sisma bonus del 110%, e in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico (anche senza la riduzione delle classi) deve essere depositata allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del comune competente per territorio. Il deposito deve avvenire:

  • preventivamente con la presentazione dell’Allegato B;
  • per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) di almeno il 30% perché rientranti tra gli adempimenti del visto di conformità delle spese;
  • al termine degli interventi.

Super sisma bonus 110%, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessari?

Riguardo alle asseverazione di congruità delle spese per gli interventi in super sisma bonus 110% e in caso di detrazione diretta nei Redditi o nel 730, è necessario l’adempimento solo alla conclusione dei lavori. Infatti, il deposito  dell’asseverazione della riduzione del rischio sismico finale va fatto allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente per territorio. L’adempimento non è necessario nel caso in cui si tratti di eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal). Oppure alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. O, infine, per il super sisma bonus acquisti.

Super sisma bonus 110%, quali asseverazioni di congruità delle spese da fare per cessione credito di imposta o sconto in fattura?

Per gli interventi del super sisma bonus 110%, e in caso di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, le asseverazioni di congruità delle spese si trovano già all’interno dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Tale documento va depositato allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente in anticipo rispetto alle comunicazioni delle opzioni per gli stati di avanzamento dei lavori. Oppure prima della conclusione dei lavori. Non è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per interventi rientranti nel super sisma bonus acquisti.

Super sisma bonus 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in super sisma bonus 110% è necessario considerare che:

  • in caso di detrazione diretta nel modello dei redditi o nel 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.